Diritto processuale penale
Atti
16 | 08 | 2022
La notificazione della citazione effettuata presso lo studio del difensore di fiducia in assenza di un'elezione di domicilio da parte dell'imputato
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 31143 dell’11 agosto 2022 (dep. 16 agosto 2022), la sezione feriale penale della Corte di cassazione si è occupata della nullità della notificazione della citazione effettuata presso lo studio del difensore di fiducia in mancanza di un'elezione di domicilio da parte dell'imputato.
A partire dalla lezione interpretativa impartita dalle Sezioni Unite Palumbo (Cass. pen., sez. un., 27 ottobre 2004, n. 119), secondo cui, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre la medesima nullità non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p., la Suprema Corte ha affermato che la notificazione della citazione effettuata presso lo studio del difensore di fiducia, pur in mancanza di un'elezione di domicilio da parte dell'imputato, determina una nullità a regime intermedio, non assoluta, essendo idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, considerato il rapporto fiduciario intercorrente con il legale cui l'atto è stato notificato, con la conseguente applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. e, comunque, con la decadenza dalla possibilità di rilevare la nullità oltre i termini previsti dall'art. 180 c.p.p. (Cass. pen., sez. V, 10 febbraio 2005, n. 8826).
Sulla scia di tali pronunce la successiva giurisprudenza ha precisato, con uniformità di vedute, che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduca la nullità della notifica di un atto in quanto effettuata presso II difensore di fiducia, pur in assenza di rituale elezione di domicilio, ove il ricorrente non indichi il concreto pregiudizio derivato dalla mancata conoscenza dell'atto stesso e dal non avvenuto esercizio del diritto di difesa (Cass. pen., sez. VI, 21 maggio 2013, n. 28971) ovvero, più in particolare, ove il ricorrente non alleghi elementi idonei a dimostrare credibilmente che, nonostante l'esistenza del rapporto fiduciario, l'imputato sia rimasto all'oscuro della "vocatio in ius" (Cass. pen., sez. VI, 6 novembre 2014, n. 30897).
Dunque, conclude la Suprema Corte, poiché nel caso di specie la rilevata nullità a regime intermedio non è stata tempestivamente eccepita - ossia prima della deliberazione della sentenza di appello, secondo quanto disposto dall'art. 180 c.p.p. -, né è stato dedotto alcunché in ordine all'imprescindibile profilo della mancata conoscenza della "vocatio in ius' da parte dell'imputato nonostante l'esistenza del rapporto fiduciario e, più in generale, in ordine al concreto pregiudizio da lui patito per effetto della esecuzione della notificazione della citazione in appello in forme diverse da quelle prescritte, il motivo al riguardo articolato è inammissibile.
Riferimenti Normativi: