Diritto penale
Delitti
21 | 07 | 2022
L’attitudine intimidatoria della minaccia non è esclusa dalla presenza di personale di scorta affianco al minacciato
Riccardo Radi
La quinta sezione penale
della Corte di Cassazione, con sentenza n. 28955 del 24 giugno 2022, depositata
il 21 luglio 2022, ha esaminato la questione relativa al requisito della
attitudine della condotta ad intimorire quando la persona offesa è regolarmente
affiancata da personale di scorta.
Ai fini dell'integrazione
del delitto di minaccia, non è necessario che la prospettazione di un male
ingiusto intimidisca effettivamente il soggetto passivo, essendo invece
sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente, in relazione alla
situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà
morale della vittima (Cass. pen., sez. V, 11 ottobre 2019, n. 6756; Cass. pen.,
sez. V, 12 maggio 2010, n. 21601).
La decisione appena
menzionata ha confermato che la prospettazione di un danno ingiusto può
realizzarsi anche in modo implicito, indirettamente o in modo simbolico, purché
sia dotata di forza intimidatrice.
Approfondendo i criteri
sottesi all'accertamento dell'efficacia intimidatrice dell'espressione
adoperata, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, ai fini
dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 c.p., la minaccia deve essere
apprezzata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del
fatto (Cass. pen., sez. V, 6 novembre 2013, n. 644).
Una valutazione, dunque,
che investe, alla stregua di massime di esperienza e tenendo conto di tutte le
circostanze fattuali, l'idoneità ad incidere sulla libertà psichica del
destinatario.
Ora, per un verso,
l'assenza di timori della persona offesa è un dato assertivamente dedotto dal
ricorrente, poiché, per quanto emerge dalla ricostruzione operata dalla sentenza
di primo grado con riguardo alla deposizione del teste, risulta che
quest'ultimo riferì di avere temuto non tanto per sé (il che non significa
affatto, alla stregua del criterio letterale, che non abbia temuto per nulla),
quanto per i suoi familiari, privi di tutela.
Ed è appena il caso di
osservare che il pregiudizio alla libertà psichica dell'individuo si realizza
anche quando - e proprio l'indeterminatezza delle espressioni adoperate
alimenta siffatta conclusione - il male prospettato possa dirigersi verso terzi
legati da vincoli affettivi al diretto destinatario della minaccia.
Per altro verso, anche
volendo considerare la posizione di quest'ultimo, la presenza di una scorta
rappresenta tutt'altro che un insuperabile baluardo rispetto ad aggressioni organizzate.
Si tratta di conclusione
fondata su un giudizio di carattere generale, indipendente dal caso concreto,
ma basato su ripetute esperienze non riconducibili a mere congetture
insuscettibili di verifica empirica.
Ciò, del resto - sia pure con oscillazioni significative della fallacia dell'argomento difensivo -, riconosce lo stesso ricorrente, quando afferma che l'esistenza di una scorta certamente svolge un effetto deterrente e abbassa la soglia delle possibilità di realizzazione dell'evento minacciato: il che implica logicamente che certamente non lo esclude.
Ed è proprio l'inidoneità della precauzione ad impedire l'evento lesivo, unitamente alla indisponibilità ed essenzialità del diritto alla vita o alla incolumità fisica, a giustificare la conclusione non solo dell'esistenza della attitudine intimidatoria della condotta, ma anche della sua concreta gravità. Né questa premessa dimostra l'inutilità delle scorte, che deriverebbe da una astratta polarizzazione decisionale, secondo la quale dovrebbe essere attuate solo le misure preventive idonee ad escludere del tutto il rischio.
Riferimenti Normativi: