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Diritto penale

Delitti

21 | 07 | 2022

L’attitudine intimidatoria della minaccia non è esclusa dalla presenza di personale di scorta affianco al minacciato

Riccardo Radi

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 28955 del 24 giugno 2022, depositata il 21 luglio 2022, ha esaminato la questione relativa al requisito della attitudine della condotta ad intimorire quando la persona offesa è regolarmente affiancata da personale di scorta.

Ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia, non è necessario che la prospettazione di un male ingiusto intimidisca effettivamente il soggetto passivo, essendo invece sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima (Cass. pen., sez. V, 11 ottobre 2019, n. 6756; Cass. pen., sez. V, 12 maggio 2010, n. 21601).

La decisione appena menzionata ha confermato che la prospettazione di un danno ingiusto può realizzarsi anche in modo implicito, indirettamente o in modo simbolico, purché sia dotata di forza intimidatrice.

Approfondendo i criteri sottesi all'accertamento dell'efficacia intimidatrice dell'espressione adoperata, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 c.p., la minaccia deve essere apprezzata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto (Cass. pen., sez. V, 6 novembre 2013, n. 644).

Una valutazione, dunque, che investe, alla stregua di massime di esperienza e tenendo conto di tutte le circostanze fattuali, l'idoneità ad incidere sulla libertà psichica del destinatario.

Ora, per un verso, l'assenza di timori della persona offesa è un dato assertivamente dedotto dal ricorrente, poiché, per quanto emerge dalla ricostruzione operata dalla sentenza di primo grado con riguardo alla deposizione del teste, risulta che quest'ultimo riferì di avere temuto non tanto per sé (il che non significa affatto, alla stregua del criterio letterale, che non abbia temuto per nulla), quanto per i suoi familiari, privi di tutela.

Ed è appena il caso di osservare che il pregiudizio alla libertà psichica dell'individuo si realizza anche quando - e proprio l'indeterminatezza delle espressioni adoperate alimenta siffatta conclusione - il male prospettato possa dirigersi verso terzi legati da vincoli affettivi al diretto destinatario della minaccia.

Per altro verso, anche volendo considerare la posizione di quest'ultimo, la presenza di una scorta rappresenta tutt'altro che un insuperabile baluardo rispetto ad aggressioni organizzate.

Si tratta di conclusione fondata su un giudizio di carattere generale, indipendente dal caso concreto, ma basato su ripetute esperienze non riconducibili a mere congetture insuscettibili di verifica empirica.

Ciò, del resto - sia pure con oscillazioni significative della fallacia dell'argomento difensivo -, riconosce lo stesso ricorrente, quando afferma che l'esistenza di una scorta certamente svolge un effetto deterrente e abbassa la soglia delle possibilità di realizzazione dell'evento minacciato: il che implica logicamente che certamente non lo esclude.

Ed è proprio l'inidoneità della precauzione ad impedire l'evento lesivo, unitamente alla indisponibilità ed essenzialità del diritto alla vita o alla incolumità fisica, a giustificare la conclusione non solo dell'esistenza della attitudine intimidatoria della condotta, ma anche della sua concreta gravità. Né questa premessa dimostra l'inutilità delle scorte, che deriverebbe da una astratta polarizzazione decisionale, secondo la quale dovrebbe essere attuate solo le misure preventive idonee ad escludere del tutto il rischio.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 612 c.p.