Diritto penale
Delitti
14 | 04 | 2020
La reciprocità dei maltrattamenti in famiglia non ne esclude la rilevanza penale
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 12026 del 24 gennaio 2020, depositata il 14 aprile 2020, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la reciprocità dei maltrattamenti non esclude la rilevanza penale della condotta.
Osserva, infatti, la Suprema Corte, pur consapevole della esistenza di un assai recente indirizzo giurisprudenziale diversamente orientato (cfr. infatti: Cass. pen., sez. VI, 31 gennaio 2019, n. 4935, secondo la quale: integra gli estremi del reato di maltrattamenti in famiglia la condotta di chi infligge abitualmente vessazioni e sofferenze, fisiche o morali, a un'altra persona, che ne rimane succube, imponendole un regime di vita persecutorio e umiliante, che non ricorre qualora le violenze, le offese e le umiliazioni siano reciproche, con un grado di gravità e intensità equivalenti), che sia ragioni sistematiche che ragioni interpretative inducono a ritenere, senza pertanto dover qui esaminare il tema della intensità e gravita dei rispettivi comportamenti, che la condotta di chi, sistematicamente infligga, con atteggiamenti violenti ed umilianti, vessazioni in danno di altro individuo componente della famiglia del soggetto agente ovvero nei confronti di persona con lui convivente o comunque sottoposta alla di lui autorità o affidata alla sua cura, così da rendergli mortificante ed in generale insostenibile il regime di vita, sia tale da costituire reato anche nel caso in cui le condotte poste in essere non siano unilaterali ma siano reciproche. Un argomento in tal senso di carattere sistematico deriva dal fatto che, laddove il legislatore penale ha ritenuto di applicare un regime di "compensazione" fra condotte in linea astratta penalmente rilevanti ove rivolte reciprocamente – in applicazione del principio, derivato dalla giuscivilistica matrimoniale di Papiniano, e poi transitato sempre nel medesimo ambito materiale nella canonistica e quindi generalizzato nel diritto comune, secondo il quale paria delicta mutua pensatione dissolvuntur (cfr.: Dig. XXIV, 3, 39), ovvero, come altrimenti successivamente detto, si et stipulator et promissor dolo eorum impeditus fuerit, neutri praetor succurrere debebit, ab utraque parte dolo compensando (secondo la lezione del Domat, Le leggi civili nel loro ordine naturale, Lib. II, Tit. X) – ciò ha fatto in termini espressi, costituendo una tale ipotesi una deroga alla regola generale, secondo la quale il diritto penale non consente in linea di principio il ricorso a forme di sostanziale autotutela tramite compensazione. In tal senso – infatti, non potendosi far rientrare, se non in termini molto ampi, in tale categoria né la disciplina sulla legittima difesa né quella dettata dall'art. 393-bis c.p. in tema di reazione legittima del privato agli atti arbitrari commessi dal rappresentante della Pubblica amministrazione, atteso che in tali ipotesi non vi è una valutazione di reciproca irrilevanza penale delle condotte poste in essere ma solo di quella di "reazione" – si veda, invece, la eccezionale disciplina che era contenuta nell'art. 599, comma 1, c.p., secondo la quale, anteriormente alla avvenuta decriminalizzazione del reato di ingiuria, era in facoltà del giudice, in caso di reciproche offese all'onore o al decoro di altra persona presente o comunque nei casi indicati dall'art. 594 c.p., dichiarare la non punibilità del fatto, anche di colui che aveva per primo infranto il precetto indicato (cfr. Cass. pen., sez. V penale, 17 febbraio 2014, n. 7401) ove le offese fossero state reciproche. La natura eccezione della disposizione fa ritenere che la applicazione di un analogo principio – il quale prevedeva, peraltro, solo una facoltà del giudice, da applicare a seguito di prudente apprezzamento della specifica fattispecie sottoposta al suo esame, e aveva come effetto la sola non punibilità della condotta e non la sua totale irrilevanza penale – non possa prescindere, per essere anche altrove applicata, da una espressa disposizione normativa che lo preveda. Disposizione che, primo visu, non è riscontrabile in materia di maltrattamenti in famiglia. Né appare giustificato ritenere, come parrebbe affermarsi nella citata sentenza n. 4935 del 2019, che, essendo il reato integrato non in presenza di fatti che mettano in pericolo solo la incolumità personale, la libertà o l'onore dei componenti della famiglia (ovvero degli altri soggetti tutelati dalla disposizione precettiva), ed essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile, di cui la parte offesa diventi succube, una siffatta condizione di soggezione non sarebbe ravvisabile ove le condotte fossero reciproche, non potendo in tale modo dirsi che vi è un soggetto che maltratta e uno che è maltrattato né che l'agire dell'uno sia teso – anche dal punto di vista soggettivo – ad imporre all'altro un regime di vita persecutorio ed umiliante. La aporia logica insita in una tale ragionamento consiste nel fatto che, a volerlo seguire, si finirebbe sia con l'escludere la tutela penale del generale interesse pubblico – pur riconosciuto sussistente nella citata sentenza di questa Corte n. 4935 del 2019 quale autonomo bene tutelato dalla disciplina in questione – alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti agiti all'interno di essa, e ciò, paradossalmente, proprio laddove siffatto interesse fosse maggiormente leso non da uno solo ma da più soggetti fra quelli partecipanti al consorzio familiare – consorzio, attesa la sua fondamentale funzione, definito, non casualmente principium urbis et quasi seminarium rei publicae (Ciceronis de officiis, I, 54) – i cui diritti sono riconosciuti a livello costituzionale ai sensi dell'art. 29 Cost., sia col far discendere la rilevanza penale di una condotta vessatoria e violenta endofamiliare dal solo fatto che la stessa sia rivolta o meno in danno di soggetto che si opponga ad essa usando analoghi mezzi di quelli indirizzati a suo danno, quasi che la possibilità di tenere un atteggiamento reattivo escluda in radice la natura persecutoria ed umiliante del regime di vita ex adverso imposto.
Riferimenti Normativi: