Diritto civile
Obbligazioni
12 | 07 | 2021
La caparra confirmatoria tra recesso, azione di risoluzione del contratto e richiesta di risarcimento del danno
Cristina Tonola
La
seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 19801 del 12
luglio 2021, dopo aver tratteggiato le caratteristiche, la natura giuridica e
la funzione della caparra confirmatoria, ha indicato le azioni ad essa
correlate.
La
caparra confirmatoria ha natura composita – consistendo in una somma di denaro
o in una quantità di cose fungibili – e funzione eclettica – in quanto è volta
a garantire l'esecuzione del contratto, venendo incamerata in caso di
inadempimento della controparte, avvicinandosi sotto tale profilo avvicinandosi
alla cauzione.
Essa
consente, in via di autotutela, di recedere dal contratto senza la necessità di
adire il giudice; indica la preventiva e forfettaria liquidazione del danno
derivante dal recesso (ove riconosciuto legittimo) che la parte sia stata
costretta ad esercitare a causa dell'inadempimento della controparte.
È,
invece, escluso, in via generale, che essa abbia anche funzione probatoria e
sanzionatoria, così distinguendosi sia rispetto alla caparra penitenziale, che
costituisce il corrispettivo del diritto di recesso, sia dalla clausola penale,
diversamente dalla quale non pone un limite al danno risarcibile, così che la
parte non inadempiente ben può recedere senza dover proporre domanda giudiziale
(salva, ovviamente, la mancata produzione degli effetti favorevoli in caso di
esito negativo dell'iniziativa stragiudiziale) o intimare la diffida ad
adempiere, e trattenere la caparra ricevuta o esigere il doppio di quella
prestata senza dover dimostrare di aver subito un danno effettivo.
La
parte non inadempiente può anche non esercitare il recesso e chiedere la
risoluzione del contratto e l'integrale risarcimento del danno sofferto in base
alle regole generali (art. 1385, comma 3, c.c.), e cioè sul presupposto di un
inadempimento imputabile e di non scarsa importanza; in tal caso, però, non può
incamerare la caparra, essendole invece consentito trattenerla a garanzia della
pretesa risarcitoria o in acconto su quanto spettantele a titolo di anticipo
dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati (Cass. civ., sez. I, 13
marzo 2015, n. 5095).
Il recesso previsto dall'art. 1385, comma 2, c.c. – presupponendo l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale –, configura uno strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto, da affiancare a quelle di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, intesa come determinazione convenzionale del danno risarcibile; al fenomeno risolutivo, infatti, lo collegano sia i presupposti, rappresentati dall'inadempimento dell'altro contraente, che deve essere gravemente colpevole e di non scarsa importanza, sia le conseguenze, ravvisabili nella caducazione ex tunc degli effetti del contratto.
Qualora, anziché recedere dal contratto, la parte non inadempiente si avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero di risoluzione del negozio, la restituzione della caparra è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, come conseguenza del venir meno della causa della corresponsione, giacché in tale ipotesi essa perde la suindicata funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all'importo convenzionalmente stabilito nel contratto, e la parte che allega di aver subito il danno, oltre che alla restituzione di quanto prestato in relazione o in esecuzione del contratto, ha diritto anche al risarcimento dell'integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesce a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale di cui agli artt. 1453 ss. c.c.. Anche dopo aver proposto la domanda di risarcimento, e fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza, la parte non inadempiente può decidere di esercitare il recesso, in tal caso peraltro implicitamente rinunziando al risarcimento integrale e tornando ad accontentarsi della somma convenzionalmente predeterminata al riguardo. Ne consegue, dunque, che il diritto alla caparra ben può essere fatto valere anche nella domanda di risoluzione (Cass. civ., sez. II, 1° marzo 1994, n. 2032; Cass. civ., sez. II, ord. 27 settembre 2017, n. 22657).
Riferimenti Normativi: