Diritto processuale penale
Indagini preliminari
27 | 07 | 2022
Le dichiarazioni spontanee dell’indagato e la loro utilizzabilità nel giudizio abbreviato
Riccardo Radi
La sesta sezione penale
della Corte di Cassazione, con sentenza n. 29941 del 6 luglio 2022, depositata
il 27 luglio 2022, ha esaminato la questione relativa all’utilizzabilità, in
sede di giudizio abbreviato, delle dichiarazioni spontanee dell’imputato
inserite nel verbale di arresto.
Nel caso di specie, la sentenza di merito aveva ritenuto utilizzabile l'espressione attribuita all’imputato "Marescia’ adesso che aprite il garage per me ci sono dieci anni di carcere perché c'è sia droga che armi e io sono stato arrestato" escludendo che si trattasse di dichiarazioni spontanee rese in assenza del difensore, essendo una frase "non resa nel corso di una attività di polizia giudiziaria diretta ad assumere le dichiarazioni del soggetto nei cui confronti erano già emersi indizi di reità, ma piuttosto è stata una affermazione estemporanea dell'imputato, sia pure diretta e percepita dal personale che lo stava piantonando", affermando trattarsi di un caso di inutilizzabilità c.d. fisiologica, pertanto sottratta al divieto di utilizzazione in sede di giudizio abbreviato che, invece, riguarda i casi di inutilizzabilità c.d. patologica. L'espressione in questione risulta contenuta nel verbale di arresto non sottoscritto dal dichiarante.
Secondo la Corte, l'assunto posto a base della ritenuta utiizzabilità probatoria non può essere condiviso in ragione dell’orientamento di legittimità - affermato in caso analogo di condanna basata sulle dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato, riportate unicamente nel verbale di arresto non sottoscritto dal predetto - secondo il quale, in tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini non sono utilizzabili ove non inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante (Cass. pen., sez. VI, 17 febbraio 2021, n. 14843). Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria o comunque da questa recepite sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari e, per ciò stesso, nel giudizio abbreviato (Cass. pen., sez. un., 25 settembre 2008, n. 51150; recentemente, Cass. pen., sez. V, 15 marzo 2018, n. 32015), va tuttavia ricordato che la polizia giudiziaria, a norma dell'art. 350, comma 2, c.p.p., deve redigere verbale, tra l'altro, delle dette dichiarazioni spontanee: pur non essendo richiesto che la verbalizzazione riguardi ciascuna delle attività svolte, specialmente se realizzate in contestualità spazio-temporale, resta fermo che le dichiarazioni spontaneamente rese dall'indagato, proprio perché allo stesso riferibili come espressione della sua volontà di rendere una dichiarazione, devono trovare confezione formale in un verbale che sia dal medesimo sottoscritto, non potendo essere sostituito detto atto dall'annotazione di polizia giudiziaria che di dette dichiarazioni fornisca contezza o riassunto. Le stesse, dunque, ben possono essere inserite nel verbale di perquisizione o di sequestro, senza che occorra redigere distinto e autonomo verbale (ex plurimis: Cass. pen., sez. I, 22 gennaio 2009, n. 15563; Cass. pen., sez. VI, 26 ottobre 2011, n. 8675), ma ciò proprio perché il relativo verbale viene sottoscritto dall'indagato. Ne consegue che, in linea con quanto recentemente precisato dalla Suprema Corte (Cass. pen., sez. I, 27 febbraio 2019, n. 12752), non sono utilizzabili, ancorché si proceda nelle forme del giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria quando non riportate in un verbale sottoscritto dal dichiarante ma unicamente richiamate in una annotazione di polizia giudiziaria. Nella stessa linea - volta a valorizzare, ai fini della utilizzabilità, la effettiva e controllabile spontaneità delle affermazioni dell'indagato sentito senza le garanzie è la giurisprudenza prevalente e più recente, richiamata da Corte di Cassazione - copia non ufficiale Cass. pen., sez. IV, 27 ottobre 2020, n. 2124 che ha aderito all'opzione ermeneutica più aderente al disposto dell'art. 350, comma 7, c.p.p., secondo cui le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nella fase procedimentale, e, dunque, nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, purché emerga con chiarezza che l'indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Cass. pen., sez. I, 8 novembre 2019, n. 15197; Cass. pen., sez. III, 3 aprile 2019, n. 20466; Cass. pen., sez. V, 15 marzo 2018, n. 32015; Cass. pen., sez. II, 13 marzo 2018, n. 14320; Cass. pen., sez. V, 16 febbraio 2017, n. 13917; Cass. pen., sez. II, 3 aprile 2017, n. 26246), essendosi spiegato in motivazione che, diversamente, le dichiarazioni che tale persona abbia reso su sollecitazione della polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti in assenza di difensore non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a suo favore, se non per la prosecuzione delle indagini. In conclusione, il dato probatorio costituito dalla affermazione attribuita all'imputato nel detto verbale di arresto - determinata dalla sollecitazione della polizia giudiziaria e acquisita senza garanzie - non sottoscritto dal dichiarante, non può essere considerato ai fini probatori nel rito abbreviato a fondamento della affermazione di responsabilità.
Riferimenti Normativi: