Tributario
11 | 08 | 2022
L'atto di conciliazione, di per sé solo, non è idoneo ad estinguere il rapporto giuridico tributario sostanziale
Carol Gabriella Maritato
Con ordinanza n. 24686 dell’11
agosto 2022, la sezione tributaria della Corte di Cassazione, ha affermato che
l’indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 21325 del 2006; id. n. 20386 del 2006;
id. n. 14300 del 2009) che ha sostenuto l'efficacia novativa del rapporto
determinata dall'atto di conciliazione, con conseguente legittimità della
pronuncia di estinzione del giudizio emessa ai sensi dell’art. 46, D.L.vo 31
dicembre 1992, n. 546, in esito alla mera stipula della conciliazione, è stato
superato da un altro più recente e condivisibile indirizzo interpretativo
(Cass. n. 3560 del 2009; n. 25683 del 2013; n. 14547 del 2015; Cass. n. 19432
del 2016; n. 4807 del 2017; n. 14951 del 2019) che è invece pervenuto ad
escludere l’efficacia novativa dell'accordo conciliativo sul rapporto
sostanziale controverso.
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