Diritto penale
Delitti
12 | 07 | 2021
Il corteggiamento ossessivo e petulante può integrare il delitto di atti persecutori (“stalking”)
Valerio de Gioia
La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza
del 17 maggio 2021 (dep. 12 luglio 2021), n. 26529, ha ricapitolato gli
elementi costitutivi del delitto di atti persecutori.
Quello disciplinato dall’art. 612-bis c.p., giova ricordarlo,
è reato abituale e di danno, integrato dalla necessaria reiterazione dei
comportamenti descritti dalla norma incriminatrice dal loro effettivo
inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell'evento,
che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso,
anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto
persecutorio. Ciò che rileva, pertanto, non sono i singoli atti, quanto la loro
identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata
alla produzione dell'evento.
In tal senso, l'essenza dell'incriminazione di cui si tratta
si coglie non già nello spettro degli atti considerati tipici (di per sé già
rilevanti penalmente), bensì nella loro reiterazione, elemento che li cementa
identificando un comportamento criminale affatto diverso da quelli che
concorrono a definirlo sul piano oggettivo, giacché alla reiterazione degli
atti corrisponde nella vittima un progressivo accumulo del disagio che questi
provocano, fino a che tale disagio degenera in uno stato di prostrazione psicologica
in grado di manifestarsi nelle forme descritte dalla norma (Cass. pen., sez. V,
14 gennaio 2019, n. 7899; Cass. pen., sez. V, 8 giugno 2016, n. 54920; Cass.
pen., sez. V, 5 novembre 2014, n. 51718).
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, ai fini dell’integrazione del reato è sufficiente il mero dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, oltre che dell'abitualità del proprio agire (Cass. pen., sez. V, 19 febbraio 2014, n. 18999). Volontà persecutoria, diretta a ingenerare nella persona offesa uno stato di inquietudine e di prostrazione, che i giudici di merito hanno ricostruito dalla condotta insistente con la quale l'imputato, pur dopo il chiaro e ripetuto rifiuto della donna, e l'intervento di terzi per indurlo a desistere, ha perseverato nella sua condotta (Cass. pen., sez. I, 25 settembre 2020, n. 28682), ritenuta dimostrativa dell'accettazione della verificazione dell'evento, oltre che dalla natura stessa di siffatti comportamenti, che, per la durata e le modalità intrusive, sono ex se idonei a creare nella persona offesa stati di imbarazzo, di disagio, di inquietudine, puntualmente riferiti dalla persona offesa, rendendo giustificato lo stato di ansia (Cass. pen., sez. V, 5 marzo 2015, n. 29826).
In conclusione, la Suprema Corte, non ha ritenuto di discostarsi dai consolidati principi di diritto, anche recentemente affermati proprio in relazione a condotte analoghe (Cass. pen., sez. V, 9 dicembre 2020, n. 7993), secondo cui integra il reato di molestie un corteggiamento ossessivo e petulante, volto ad instaurare un rapporto comunicativo e confidenziale con la vittima, a ciò manifestamente contraria, realizzato mediante una condotta di fastidiosa, pressante e diffusa reiterazione di sequenze di saluto e contatto, invasive dell'altrui sfera privata, con intromissione continua, effettiva e sgradita nella vita della persona offesa e lesione della sua sfera di libertà (nel caso di specie, la vittima aveva apertamente e in plurime occasioni, respinto le avances e chiaramente dimostrato di non gradire quel corteggiamento né di condividere i programmi di vita dell'uomo).
Riferimenti Normativi: