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Diritto processuale penale

Prove

11 | 08 | 2022

Inutilizzabilità «fisiologica» e «patologica» degli atti di indagine

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 30989 del 10 maggio 2022 (dep. 11 agosto 2022), la seconda sezione della Corte di cassazione ha ricordato che l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo il termine previsto dall'art. 497, comma 3, c.p.p. ha natura c.d. fisiologica.

La stessa, infatti, che è conseguenza della limitazione al potere della parte pubblica di indagare sine die, funzionale ai peculiari connotati del processo accusatorio, si riferisce ad atti assunti comunque secondo la legge.

Tale inutilizzabilità, pertanto, può essere rilevata esclusivamente a eccezione di parte e ogni questione sul punto è preclusa dopo che il giudizio abbreviato è stato ammesso e disposto in quanto in questo caso il vizio-sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale della parte, di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti d'indagine compiuti (Cass. pen., sez. un., 21 giugno 2000, n. 16).

Dopo il provvedimento con il quale il giudice ha ammesso il rito abbreviato, sia esso condizionato o meno, sono utilizzabili tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero a eccezione di quelli affetti da nullità assolute, rilevabili in ogni stato e grado del processo, e da inutilizzabilità c.d. patologiche, cioè quelle derivanti dalla violazione di divieti probatori, il cui impiego è vietato in modo assoluto non solo nel dibattimento ma in qualsiasi altra fase del procedimento, ivi comprese le indagini preliminari, l'udienza preliminare, le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito.

Gli unici atti affetti da inutilizzabilità c.d. fisiologica o relativa che non possono essere utilizzati per la definizione del processo sono esclusivamente quelli dichiarati inutilizzabili dal giudice cui è attribuita la cognizione del procedimento "principale" prima della formulazione della richiesta di accesso al rito (Cass. pen., sez. III, 5 giugno 2014, n. 31171).

In tale specifica ipotesi, infatti, la decisione del giudice del processo, assunta nell'ambito dello stesso processo, non può essere ritenuta come inesistente ovvero inefficace in virtù dell'ammissione al rito abbreviato, che costituisce uno sviluppo del medesimo procedimento nel quale la dichiarazione è stata resa.

Solo in questa peculiare situazione, d'altro canto, può correttamente farsi riferimento al principio di affidamento delle parti in ordine alla stabilità delle decisioni, che impedisce che il contenuto di una decisione giurisdizionale, che non venga revocata o annullata per effetto di successive impugnazioni, possa perdere la sua efficacia, per di più in ragione di una scelta processuale dell'imputato ponderata ed attuata proprio sul presupposto di una determinata decisione ormai non più controvertibile emessa dal medesimo giudice che è chiamato a pronunciarsi nel merito (Cass. pen., sez. III, 5 giugno 2014, n. 31171).

La decisione eventualmente assunta nel corso del procedimento cautelare quanto all'utilizzabilità delle fonti di prova, di contro, non incide sull'utilizzabilità delle stesse nel procedimento "principale".

Il giudizio cautelare e il giudizio di merito, infatti, sono autonomi e le decisioni assunte nel primo, solo strumentale e relativo a questioni che devono essere decise incidenter tantum, non possono ritenersi vincolanti per il giudice in sede di svolgimento del procedimento principale che, quindi, conserva integro il potere di decidere in ordine alla utilizzabilità delle prove e di valutare l'efficacia dimostrativa delle stesse, indipendentemente dall'esito del giudizio cautelare e dalle determinazioni assunte all'interno dello stesso (Cass. pen., sez. III, 18 ottobre 2018, n. 4976).

Ragione questa per la quale, deve ribadirsi che l'eventuale giudicato cautelare formatosi in punto di inutilizzabilità delle fonti di prova non produce alcun effetto preclusivo e vincolante sulle determinazioni del giudice del procedimento principale, che provvede con autonomia piena a rivalutare le relative questioni, anche in ordine alla legittimità del mezzo di prova (Cass. pen., sez. III, 25 novembre 2020, n. 1125).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 497 c.p.p.