Lavoro
11 | 08 | 2022
Il giudice del lavoro, ai fini della formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento, può valutare gli atti delle indagini preliminari e le intercettazioni telefoniche ivi assunte
Valerio de Gioia
Con ordinanza n. 24719
dell’11 agosto 2022, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha chiarito
che il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente
valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia
probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale ed anche le
dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di
sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio
critico del dibattimento (ad es. nei casi in cui il procedimento penale è stato
definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), potendo la parte, del resto,
contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede
penale (Cass. n. 2168 del 2013).
In particolare si ...
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