Lavoro

11 | 08 | 2022

Il giudice del lavoro, ai fini della formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento, può valutare gli atti delle indagini preliminari e le intercettazioni telefoniche ivi assunte

Valerio de Gioia

Con ordinanza n. 24719 dell’11 agosto 2022, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale ed anche le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento (ad es. nei casi in cui il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. n. 2168 del 2013).

In particolare si ...

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