Diritto civile
Contratti
27 | 07 | 2022
La clausola con cui si pattuisce che l'assicurato sia indennizzato mediante la reintegrazione in forma specifica del danno occorsogli in conseguenza di un sinistro stradale (ad es., mediante riparazione del veicolo presso una carrozzeria autorizzata)
Valerio de Gioia
Con ordinanza n. 23415 del
27 luglio 2022, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha riaffermato
il principio secondo il quale, nel contratto di assicurazione contro i danni,
la clausola con cui si pattuisce che l'assicurato sia indennizzato mediante la
reintegrazione in forma specifica del danno occorsogli in conseguenza di un
sinistro stradale (ad es., mediante riparazione del veicolo presso una
carrozzeria autorizzata) non è da considerarsi clausola limitativa della
responsabilità agli effetti dell'art. 1341 c.c., ma delimitativa dell'oggetto
del contratto, in quanto non limita le conseguenze della colpa o
dell'inadempimento e non esclude, ma specifica, il rischio garantito,
stabilendo i limiti entro i quali l'assicuratore è tenuto a rivalere
l'assicurato (Cass. civ. 15 maggio 2018, n. 11757).
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