libero accesso

Diritto penale

Reati in generale

09 | 08 | 2022

La contestazione del reato di detenzione di sostanze stupefacenti preclude la possibilità di confiscare le somme di denaro a titolo di profitto del reato

Riccardo Radi

Con sentenza n. 30861 del 13 luglio 2022, depositata il 9 agosto 2022, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, in caso di contestazione del reato di detenzione di sostanze stupefacenti, le somme sequestrate non costituiscono profitto del reato.

Nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è possibile procedere alla confisca del danaro trovato in possesso dell'imputato solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 240, comma 1, c.p. e non ai sensi dell'art. 85-bis, d.P.R. n. 309/90 o dell'art. 240-bis c.p. (già art. 12-sexies D.L. n. 356/1992) (cfr.: Cass. pen., sez. IV, 19 settembre 2016, n. 40912; Cass. pen., sez. VI, 17 ottobre 2017, n. 55852).

L'art. 240 c.p. prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che è rappresentato dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla sua commissione (Cass. pen., sez. un., 3 luglio 1996, n. 9149).

Nel caso di specie, si sostiene che la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato sarebbe il «provento/profitto della cessione onerosa a terzi dello stupefacente», indiziariamente dimostrata dalla mancata giustificazione circa la provenienza, dal concomitante possesso di un'agendina con annotati nomi di persone e cifre, dall'assenza dì attività lavorativa lecita. Si deve rilevare, tuttavia, che all'imputato è stata contestata solo la detenzione di sostanza stupefacente, sicché l'imputazione di vendita - cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata - è del tutto estranea all'oggetto del procedimento.

Ne deriva che, anche se la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato fosse provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non si tratterebbe comunque del profitto del reato in contestazione, ma del profitto di altre, pregresse, condotte illecite di cessione di droga.

Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità.

È preclusa, di conseguenza, la possibilità di applicare l'art. 240 c.p., che opera esclusivamente con riferimento al provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non riguardo al provento di altre eventuali condotte illecite, estranee alla dichiarazione di responsabilità. 

Secondo la Suprema Corte, dunque, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso del responsabile di detenzione di sostanza stupefacente soltanto se è dimostrato un nesso di pertinenzialità fra questa e l'attività oggetto del capo di imputazione, mentre non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e siano destinate a ulteriori acquisti della medesima sostanza perché le stesse non possono qualificarsi come "strumento", o quale "prodotto", o "profitto" o "prezzo" del reato (Cass. pen., sez. VI, 17 ottobre 2017, n. 55852; Cass. pen., sez. III, 23 ottobre 2014, n. 2444).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 240 c.p.
  • Art. 240-bis c.p.
  • Art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. Stupefacenti)
  • Art. 85-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. Stupefacenti)