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Diritto penale

Delitti

10 | 08 | 2022

La rilevanza penale della condotta di danneggiamento

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 30923 del 9 giugno 2022 (dep. 10 agosto 2022), la sesta sezione della Corte di cassazione si è occupata del reato di danneggiamento, integrato – a mente dell’art. 635 c.p. – dalla condotta di chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'art. 331 c.p..

La riformulazione dell'art. 635 c.p., realizzata attraverso l'inserimento al comma 1, quali elementi costitutivi del reato, dell'uso della violenza o della minaccia alla persona ovvero, in alternativa, della circostanza che la condotta di danneggiamento sia stata realizzata in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'art. 331 c.p. con la conseguente trasformazione delle condotte prima procedibili a querela in illecito sottoposto solo a sanzione pecuniaria civile, è stata disposta dall'art. 2, comma 1, lett. l), D.L.vo n. 7 del 15 gennaio 2016, entrato in vigore il 6 febbraio 2016.

In tal modo, la novella ha eliso dall'ambito di rilevanza penale soltanto le condotte di danneggiamento che non siano realizzate con tali modalità ovvero che non siano consumate in tali contesti.

Pertanto, osserva la Suprema Corte, non trattandosi della decriminalizzazione di tutte le condotte di danneggiamento punite dall'art. 635 c.p., ma di una rimodulazione del reato con perdurante rilevanza penale delle condotte limitate ai casi prima configurati come circostanze aggravanti, la mancata deduzione della questione in sede di appello non consente alla Corte di merito di verificare le concrete modalità con cui sono state poste in essere le condotte di danneggiamento, tenuto conto della perdurante rilevanza penale dei fatti commessi con minaccia o violenza alla persona o del danneggiamento di edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

D'altra parte, è principio consolidato quello secondo cui che le questioni di diritto che presuppongono l'accertamento delle precise modalità dei fatti, non possono essere dedotte per la prima volta cori il ricorso per cassazione, presupponendo un accertamento di merito che non è stato devoluto alla Corte di appello e che risulta precluso nel giudizio di legittimità.

È stato, infatti, già affermato che in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 3, c.p.p. - secondo cui non possono essere dedotte in cassa- zione questioni non prospettate nei motivi cli appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Cass. pen., sez. IV, 4 dicembre 2012, n. 10611).

Infine, con riguardo alla più recente modifica dell'articolo 635 c.p. apportata dalla novella introdotta dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è sufficiente rilevare che si tratta di una modificazione normativa che non ha depenalizzato la fattispecie riferita ai fatti commessi in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, ma ha previsto per essi un aggravamento del trattamento sanzionatorio, attraverso l'inserimento di un nuovo comma 3, prevedendo una pena autonoma più grave di quella fissata nel comma 1.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 635 c.p.