Diritto penale
Reati in generale
14 | 07 | 2021
La falsità grossolana e inutile e il ristretto ambito di applicazione del reato impossibile
Valerio de Gioia
La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza
del 7 giugno 2021 (dep. 14 luglio 2021), n. 27059, è tornata sui presupposti del
falso grossolano e inutile.
È ormai pacificamente acquisito il principio secondo cui, in
tema di falso, la valutazione dell'inidoneità assoluta dell'azione, che dà
luogo al reato impossibile, dev'essere fatta "ex ante", vale a dire
sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l'azione
viene posta in essere, indipendentemente dai risultati, e non "ex
post".
Tale principio riguarda, peraltro, i casi in cui il falso sia
stato scoperto e si discuta se lo stesso fosse così grossolano da dover essere
riconoscibile "ictu oculi" per la generalità delle persone, ovvero sia
stato scoperto per effetto di particolari cognizioni o per la diligenza di
determinati soggetti, non anche quelli in cui il falso non sia stato scoperto
ed abbia prodotto l'effetto di trarre in inganno, nei quali, quindi, la
realizzazione dell'evento giuridico esclude in radice l'impossibilità
dell'evento dannoso o pericoloso di cui all'art. 49 c.p. (Cass. pen., sez. II, 15
maggio 2013, n. 36631).
Ciò posto, la grossolanità della contraffazione che dà luogo
al reato impossibile si verifica solo quando il falso sia riconoscibile
"ictu oculi" da qualsiasi persona di comune discernimento ed
avvedutezza, tenendo conto non solo delle caratteristiche oggettive della
banconota, ma altresì del suo normale uso e delle modalità e circostanze del
suo scambio (Cass. pen., sez. V, 18 febbraio 2020, n. 15122).
Nel caso in esame, è stata esclusa la grossolanità del falso,
ha spiegato la Suprema Corte, in quanto l'indicazione della data di
perfezionamento della notifica della sentenza – operata dal difensore, sovrascrivendo con la penna una data al posto
di un’altra – al fine di far risultare tempestivo il deposito dell’atto di
appello, non evidenzia particolari elementi che possano risaltare
all'osservatore per indurlo a rilevare in via immediata e diretta
l'artificiosità del dato.
Del resto, va sottolineato che, lungi dal costituire indice
di grossolanità, in tema di falso documentale, ai fini dell'esclusione della
punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p., la
modificazione grafica dell'atto con abrasioni o con scritturazioni sovrapposte
a precedenti annotazioni non è indice univoco di una falsità talmente evidente
da escludere la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, potendo
apparire una correzione irrituale ma non delittuosa di un errore materiale
compiuto durante la formazione di un documento veridico (Cass. pen., sez. V, 8
aprile 2019, n. 32414).
Quanto alla pretesa innocuità del falso, nel rammentare che è innocuo, e quindi non punibile per inidoneità dell'azione, il falso, sia ideologico che materiale, che determina un'alterazione irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, non modificandone il senso (Cass. pen., sez. V, 19 giugno 2008, n. 38720), l'alterazione della data della relata di notifica non è in alcun modo predicabile di irrilevanza, o innocuità, per l'assorbente ragione che da essa dipendeva la tempestività o la tardività di una impugnazione.
Naturalmente, ha concluso la Corte di Cassazione, la circostanza che, ex post, l'alterazione sia stata apprezzata dai giudici di appello, e l'impugnazione sia stata dichiarata tardiva, non esclude l'idoneità offensiva della condotta di falsificazione.
Riferimenti Normativi: