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Diritto penale

Reati in generale

09 | 08 | 2022

Il «rischio eccentrico» attivato dal lavoratore quale causa interruttiva del nesso tra la condotta colposa del datore di lavoro e l'evento

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 30814 dell’11 maggio 2022 (dep. 9 agosto 2022), la quarta sezione della Corte di cassazione, intervenendo in materia di infortuni sul luogo di lavoro, è tornata a occuparsi dell'eccentricità del rischio, attivato dal lavoratore, quale indice di una causa interruttiva del nesso eziologico tra la condotta colposa del datore di lavoro e l'evento.

In linea di principio, va premesso che l'intera normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro risente del principio, di matrice eurounitaria, per cui sicurezza significa, anzitutto, prevenzione e quindi non è oggi immaginabile un sistema di sicurezza del lavoro che non sia incentrato sul concetto di rischio. Il dovere principale che la normativa italiana impone ai datori di lavoro, ai dirigenti, ai committenti, ai preposti e, in definitiva, a tutti coloro che si definiscono «garanti» e più in, più in generale, ai «gestori del rischio», è, dunque, quello di organizzare un sistema atto a prevenire efficacemente gli infortuni. Per far ciò è indispensabile individuare i rischi presenti sul luogo di lavoro e, caso per caso, quale sia stato il rischio in cui si sia concretizzato l'evento ai danni del lavoratore

È proprio dal concetto di rischio che la giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343) ha desunto i concetti di «garante», e in termini più generali di «gestore del rischio», in quanto l'obbligo di proteggere il lavoratore dai rischi spetta a colui che riveste una determinata qualifica, che ha un determinato ruolo, che deve garantire l'integrità del lavoratore dai rischi che corre nello svolgimento delle sue mansioni, e il concetto di «area di rischio»: è «gestore del rischio» colui il quale ha il potere di gestire un determinato rischio e che, d'altro canto, risponde a condizione che l'infortunio possa ricondursi all'area del rischio che è chiamato a gestire.

Gli strumenti ricostruttivi offerti dai concetti di «area di rischio» e «gestore del rischio» permettono di avvicinarsi alla fenomenologia del reato colposo con qualche maggiore chanches di afferrarne la sfuggente sostanza, fusione di fatto e valore, come altri ma più di tanti istituti del diritto penale.

Di qui la necessità assoluta e pregiudiziale di identificare con precisione il rischio e la sua estensione, che non si misura sulla sola ascissa dell'obbligo (di diligenza) ma anche sull'ordinata della regola (cautelare). La responsabilità per colpa, infatti, non fonda unicamente sulla titolarità di una posizione gestoria del rischio ma presuppone l'esistenza - e la necessità di dare applicazione nel caso concreto a - delle regole aventi specifica funzione cautelare, perché esse indicano quali misure devono essere adottate per impedire che l'evento temuto si verifichi. Dovere di diligenza e regola cautelare si integrano definendo nel dettaglio il concreto e specifico comportamento doveroso; ciò assicura che non si venga chiamati a rispondere penalmente per la sola titolarità della posizione e pertanto a titolo di responsabilità oggettiva.

È dalla integrazione di obbligo di diligenza e regola cautelare che risulta dunque definita l'«area di rischio», altrimenti ridotta alla mera titolarità della posizione gestoria. Ben si comprende, quindi, come il connettersi dell'evento verificatosi a un rischio esorbitante da quell'area escluda ogni addebito del fatto a chi è preposto a governare proprio (e solo) tale «area di rischio».

In linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta e, di conseguenza, il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (Cass. pen., sez. IV, 23 maggio 2007, n. 25532).

In definitiva, la condotta colposa del lavoratore è idonea a interrompere il nesso di causalità tra condotta e evento se tale da determinare un "rischio eccentrico" in quanto esorbitante dall'area di rischio governata dal soggetto sul quale ricade la relativa gestione. La delimitazione, nella singola fattispecie, del rischio oggetto di valutazione e misura, quindi da gestire, necessita di una sua identificazione in termini astratti, quale rischio tipologico, e successiva considerazione con riferimento alla concreta attività svolta dal lavoratore e alle condizioni di contesto della relativa esecuzione, quindi al rischio in concreto determinatosi in ragione dell'attività lavorativa (rientrante o meno nelle specifiche mansioni attribuite).