Diritto processuale civile
Procedimenti speciali
07 | 07 | 2021
La convivenza coniugale triennale osta alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità
Gian Ettore Gassani
La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza
7 luglio 2021, n. 19271, ha ribadito la legittimità della preclusione, alla
delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità, derivante dalla convivenza
triennale come coniugi, trattandosi di situazione giuridica di ordine pubblico
italiano.
L'accertamento della convivenza coniugale triennale, del
resto, non si pone in contrasto con l'obbligo di recepire le sentenze
ecclesiastiche di nullità del matrimonio, assunto dallo Stato italiano con il
Concordato del 1929 e ribadito con l'Accordo modificativo del 1984, non
eccedendo i limiti del controllo consentito alla corte d'appello in sede di
delibazione delle predette sentenze.
In quanto riconducibile ad un principio di ordine pubblico
italiano – che esclude la possibilità di riconoscere la nullità del
matrimonio-atto in presenza di una convivenza coniugale avente carattere di
stabilità e riconoscibile esteriormente come tale –, il predetto accertamento
deve ritenersi incluso nel paradigma normativo di cui all'art. 797, comma 1, n.
7, c.p.c., nonché previsto a tutela di principi supremi dell'ordinamento
costituzionale, la cui operatività non può trovare ostacolo nelle norme
pattizie.
La necessità di un siffatto riscontro non comporta poi
l'assoggettamento delle sentenze ecclesiastiche ad un trattamento meno
favorevole rispetto a quello riservato alle sentenze di ordinamenti stranieri,
il cui riconoscimento nel nostro ordinamento, pur non richiedendo il ricorso ad
alcun procedimento, ai sensi dell’art. 64, lett. g), L. 31 maggio 1995, n. 218,
incontra anch'esso il limite della contrarietà all'ordine pubblico, che
consente a qualunque interessato di agire in giudizio per opporsi alla
produzione dei relativi effetti.
Tale previsione, prosegue la Corte di Cassazione, non contrasta neppure con i principi costituzionali che tutelano la libertà di religione, essendo all’uopo sufficiente richiamare l'insegnamento del Giudice delle leggi, secondo cui "il principio supremo di laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica (...) implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale" (Corte Cost. 11 aprile 1989, n. 203): garanzia, questa, che ha trovato espressione anche nel Protocollo addizionale dell'Accordo del 1984, che, all'art. 1, ha dichiarato non più vigente il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano, in tal modo segnando, anche nei rapporti bilaterali tra lo Stato italiano e la Santa Sede, l'abbandono della tradizione dello Stato confessionale, ereditata dallo Statuto Albertino, in favore di una più netta distinzione tra l'ordine delle questioni civili e quello dell'esperienza religiosa, la quale comporta che la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato (Corte Cost., 30 settembre 1996, n. 334).
È proprio tale separazione tra la sfera civile e quella religiosa, consacrata nell'art. 7, comma 1, Cost., a giustificare la scissione di effetti conseguente all'esclusione della delibabilità della sentenza ecclesiastica di nullità in presenza di una convivenza coniugale protrattasi per almeno tre anni dopo la celebrazione del matrimonio: come rilevato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. 17 luglio 2014, n. 16379), essa rientra d'altronde nella stessa logica del sistema consensualmente introdotto dall'Accordo, il quale, subordinando la delibazione alla condizione che la sentenza non contenga, tra l'altro, disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, ammette implicitamente che determinate sentenze possano restare non delibate, come è accaduto, ad esempio, nel caso di quelle dichiarative della nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di un coniuge soltanto, di uno dei bona matrimonii.
Riferimenti Normativi: