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Diritto penale

Delitti

08 | 08 | 2022

Concorso esterno in associazione mafiosa: «l'imprenditore colluso»

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 30777 del 22 ottobre 2021 (dep. 8 agosto 2022), la prima sezione della Corte di cassazione ha ricordato che, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di "partecipazione" è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. La partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali, dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza, attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi, quali, per esemplificare, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di osservazione e prova, la rituale affiliazione, la commissione di delitti-scopo, e qualsiasi altro comportamento concludente, purché significativo, in quanto idoneo, sotto il profilo logico, ad offrire la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Cass. pen., sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748, costantemente ribadita dalla giurisprudenza successiva). Non rilevano, invece, le situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale, le quali, anzi, non sono sufficienti nemmeno ad integrare la diversa - e meno stringente - condizione di "appartenenza" ad un'associazione mafiosa, rilevante ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione e che, comunque, postula una condotta funzionale agli scopi associativi, ancorché isolata (Cass. pen., sez. un., 30 novembre 2017, n. 111).

Vicina a quella del partecipe è la figura del c.d. "concorrente esterno" o "eventuale" nel sodalizio mafioso. Anche nell'individuazione dei tratti caratterizzanti, la lettura della giurisprudenza di legittimità può dirsi ormai uniforme: è tale colui che, pur privo dell'affectio societatis e non inserito nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisca un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso (Cass. pen., sez. un., 30 ottobre 2002, n. 22327). Dev'essere ben chiaro, peraltro, che "partecipazione" e "concorso esterno" costituiscono fenomeni alternativi fra loro, in quanto la condotta associativa implica la conclusione di un pactum sceleris fra il singolo e l'organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, con la volontà di appartenere al gruppo, e l'organizzazione lo riconosce ed include nella propria struttura, anche soltanto per facta concludentia e senza necessità di manifestazioni formali o rituali; il concorrente esterno, invece, rimane estraneo al vincolo associativo, pur fornendo un contributo causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione ovvero di una sua articolazione di settore o territoriale, nonché diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. Da ciò consegue che, specialmente in sede cautelare, un unico percorso motivazionale non può essere fungibilmente riferito all'una o all'altra delle due fattispecie alternative (Cass. pen., sez. VI, 8 gennaio 2014, n. 16958).

In applicazione di tali princìpi allo specifico tema dei rapporti tra imprenditoria e fenomeno criminale mafioso, la giurisprudenza della Corte ha dunque precisato che l'impresa può definirsi "mafiosa", allorché vi sia totale sovrapposizione tra essa e la consorteria criminale, della quale condivide progetti e dinamiche operative, divenendone perciò strumento per la realizzazione del programma criminoso, con una conseguente commistione obiettiva delle rispettive attività, o comunque quando l'intera attività sia inquinata dall'ingresso nelle casse dell'azienda di risorse economiche provento di delitto, di tal che risulti impossibile distinguere tra capitali illeciti e capitali leciti (Cass. pen., sez. VI, 4 giugno 2014, n. 39911); ovvero, in alternativa, qualora l'impresa sia pur sempre direttamente sottoposta al controllo dell'associazione mafiosa. In presenza di tali presupposti, dunque, non vi può esser dubbio sul fatto che l'imprenditore, quantunque non formalmente fidelizzato al sodalizio, prenda parte allo stesso ed alla sua attività illecita.

Integra, invece, il concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la condotta del c.d. "imprenditore colluso", tale essendo colui che, pur senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della affectio societatis, instauri con la cosca, su un piano di sostanziale parità e per propria libera scelta, un rapporto volto a conseguire reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o altre utilità. Tale situazione è stata riconosciuta, ad esempio, nel caso di colui che, interferendo nella gestione di appalti pubblici, riusciva ad ottenere commesse per la propria azienda e, in tal modo, il rafforzamento, per il sodalizio di riferimento, della capacità di influenza nel settore economico, grazie ad appalti ad imprese ad esso contigue (Cass. pen., sez. VI, 18 aprile 2013, n. 30346); oppure di chi, occupandosi del trasporto dei rifiuti presso un termovalizzatore, poneva in essere una sistematica sovrafatturazione, mediante la quale veniva occultato il "pizzo", pagato dalla società che gestiva il termovalizzatore e successivamente riversato all'associazione criminosa, ottenendone in cambio il monopolio del servizio di trasporto (Cass. pen., sez. VI, 19 aprile 2018, n. 25261); o, ancora, nell'ipotesi dell'imprenditore accordatosi con i vertici del clan, ai fine di ottenere il monopolio, nei quartieri di rispettivo controllo, della gestione degli apparati da gioco elettronici (cc.dd. videopoker o simili), in cambio del versamento di corrispettivi sulle entrate, fissi o in misura percentuale (Cass. pen., sez. V, 5 giugno 2018, n. 30133).

In altri termini l'imprenditore, che assume il ruolo di concorrente esterno, è soggetto che stipula un patto con il sodalizio e che riceve da quest'ultimo protezione e garanzia sulle attività oggetto d'impresa, potendo contare sull'azione del gruppo criminale e sulla sua tutela che viene assicurata nell'area territoriale di riferimento.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 110 c.p.
  • Art. 416-bis c.p.