Diritto penale
Delitti
25 | 06 | 2021
Per l’integrazione del reato di violenza sessuale è sufficiente il dolo generico non rilevando i fini ulteriori – di concupiscenza, di gioco, di mera violenza fisica o di umiliazione morale – perseguiti dall’agente
Valerio de Gioia
La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza
del 13 maggio 2021 (dep. 25 giugno 2021), n. 24872, è dovuta nuovamente
intervenire sull’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale.
Il delitto di cui all'art. 609-bis c.p., è posto a presidio
della libertà personale dell'individuo, che deve poter compiere atti sessuali
in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico
o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria
sfera intima.
La libertà sessuale, quale espressione della personalità
dell'individuo, trova la sua più alta forma di tutela nella proclamazione della
inviolabilità assoluta dei diritti dell'uomo, riconosciuti e garantiti dalla
Repubblica in ogni formazione sociale (art. 2 Cost.), e nella promozione del pieno
sviluppo della persona che la Repubblica assume come compito primario (art. 3,
comma 2, Cost.).
La libertà di disporre del proprio corpo a fini sessuali è
assoluta e incondizionata e non incontra limiti nelle diverse intenzioni che
l'altra persona possa essersi prefissa. L'assolutezza del diritto tutelato non
tollera, nella chiara volontà del legislatore, possibili attenuazioni che
possano derivare dalla ricerca di un fine ulteriore e diverso dalla semplice
consapevolezza di compiere un atto sessuale, fine estraneo alla fattispecie e
non richiesto dalla norma incriminatrice, per qualificare la penale rilevanza
della condotta.
Coerentemente alla natura del bene tutelato e alla centralità
della persona offesa, unica titolare del diritto, né il dolo specifico ("al
fine di"), né alcun movente esclusivo ("al solo scopo di")
contribuiscono alla tipizzazione dell'offesa, la quale è soggettivamente
ascrivibile all'agente a titolo di dolo generico.
La valorizzazione di atteggiamenti interiori sposterebbe il
disvalore della condotta incriminata dalla persona che subisce la limitazione
della libertà sessuale a chi la viola: l'atto deve essere definito come
"sessuale" sul piano obiettivo, non su quello soggettivo delle intenzioni
dell'agente; se, perciò, il fine di concupiscenza non concorre a qualificare
l'atto come sessuale, il fine ludico o di umiliazione della vittima non lo
esclude (Cass. pen., sez. III, 13 febbraio 2007, n. 25112; Cass. pen., sez. III,
11 luglio 2007, n. 35625).
Per l'integrazione dell'elemento soggettivo non è perciò necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell'agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente "sessuale" dell'atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito (Cass. pen., sez. III, 3 ottobre 2017, n. 3648: fattispecie di palpeggiamento dei glutei e del seno delle persone offese; Cass. pen., sez. III, 28 ottobre 2014, n. 21020: fattispecie di palpeggiamenti e schiaffi sui glutei della vittima, nella quale la Corte ha escluso che l'eventuale finalità ingiuriosa dell'agente escludesse la natura sessuale della condotta).
L'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, dunque, è integrato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente, sicché non è necessario che detto atto sia diretto al soddisfacimento dei desideri dell'agente, né rilevano possibili fini ulteriori - di concupiscenza, di gioco, di mera violenza fisica o di umiliazione morale - dal medesimo perseguiti (Cass. pen., sez. III, 22 ottobre 2014, n. 4913).
Riferimenti Normativi: