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Diritto processuale penale

Esecuzione

23 | 04 | 2021

Le Sezioni Unite chiariscono i rapporti tra l’incidente di esecuzione e la rescissione di giudicato

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 15498 del 26 novembre 2020 (dep. 23 aprile 2021), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno delineato i rapporti l’incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.) e il rimedio rescissorio (art. 629-bis c.p.p.) chiarendo i rispettivi ambiti di applicazione con riferimento alla eventuale "interferenza" tra i due istituti nei casi in cui si lamenti la nullità assoluta della notificazione del decreto di citazione a giudizio, nonostante la quale si sia proceduto in assenza dell'imputato.

L'art. 670, comma 1, c.p.p. prevede che quando il giudice dell'esecuzione accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende l'esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell'interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita.

La formulazione testuale della disposizione, la sua collocazione sistematica nell'ambito del libro X del codice di procedura penale vigente, dopo il corpo di disposizioni che disciplinano le impugnazioni, nonché le esigenze di certezza del diritto e di stabilità delle situazioni giuridiche sottese alla nozione di giudicato, concorrono a circoscrivere l'oggetto della giurisdizione esecutiva (attivabile mediante proposizione dell'incidente di esecuzione), che riguarda la mancanza del titolo o la sua non esecutività. A contrariis è da escludere che, in sede esecutiva, possano essere dedotte questioni attinenti alla fondatezza del giudizio di responsabilità sul fatto di reato, la misura della pena irrogata o vizi procedurali verificatisi prima del passaggio in giudicato del provvedimento cui dare attuazione.

Pur essendo proponibile anche quale strumento di tutela e condividendo con i mezzi d'impugnazione la contestazione della decisione giudiziale, l’incidente di esecuzione, sul piano classificatorio, non appartiene alla categoria delle impugnazioni, perché presuppone l'irrevocabilità del provvedimento costituente il titolo da porre in esecuzione. Esso risponde alla finalità di stabilire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto dell'esecuzione (Corte cost., 10 febbraio 1997, n. 45). Se ne deduce che il sindacato del giudice dell'esecuzione non investe questioni che riguardino la fase di cognizione, compresi vizi procedurali denunciabili unicamente con i mezzi d'impugnazione: quelli ordinari, esperibili sino alla conclusione del processo di cognizione; quelli straordinari attivabili dopo l'irrevocabilità del provvedimento conclusivo del giudizio nei casi previsti dalla legge con l'effetto, se fondati ed accolti, di determinare la riapertura del processo nella fase cognitiva.

Il rimedio della rescissione del giudicato, invece, – dapprima disciplinato dall'art. 625-ter c.p.p.., poi sostituito dall'art. 629-bis c.p.p. – si pone quale mezzo di impugnazione straordinario e quale strumento di chiusura del sistema, dato che con essa si persegue l'obiettivo del travolgimento del giudicato e dell'instaurazione ab initio del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell'imputato: i due istituti, seppur accomunati dall'essere rimedi giuridici proponibili dopo la definizione del processo di cognizione contro pronunce giudiziali irrevocabili, presentano quindi caratteri distintivi, producono effetti autonomi e sono collocati in contesti sistematici differenti nell'ambito delle norme del codice di procedura penale. 

Sulla scorta di tali considerazioni, le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi di diritto:  il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in giudizio propria e/o del proprio difensore nel procedimento di cognizione, non può adire il giudice dell'esecuzione per richiedere ai sensi dell'art. 670 c.p.p. in relazione ai detti vizi, la declaratoria della illegittimità del titolo di condanna e la sua non esecutività; può, invece, proporre richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., allegando l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che possa essere derivata dalle indicate nullità; la richiesta formulata dal condannato perché sia dichiarata la non esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 670 c.p.p. in ragione di nullità che abbiano riguardato la citazione a giudizio nel procedimento di cognizione, non è riqualifica bile come richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p..

Riferimenti Normativi:

  • Art. 568 c.p.p.
  • Art. 625-ter c.p.p.
  • Art. 629-bis c.p.p.
  • Art. 670 c.p.p.