Diritto civile
Sanzioni amministrative
04 | 08 | 2022
Sanzioni amministrative: la decorrenza del termine per la contestazione all'interessato
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 24209 del
4 agosto 2022, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito
che, in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione
all'interessato, stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 14, L. 24 novembre
1981, n. 689, decorre, non già dal momento in cui il "fatto" è stato
acquisito nella sua materialità, ma, dovendosi tener conto anche del tempo
necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli
estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti
amministrativi, da quando l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto
ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto alla vigilanza delle
disposizioni che si assumono violate. Qualora, pertanto, il soggetto abilitato
a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello incaricato della
ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l'atto di accertamento non
può essere configurato fino a quando i risultati delle indagini svolte dal
secondo non siano portati a conoscenza del primo, dovendo escludersi che le
attività svolte dai due diversi organi possano essere considerate unitariamente
al fine di valutare la congruità del tempo necessario per l'accertamento delle
irregolarità e, conseguentemente, la ragionevolezza di quello effettivamente
impiegato dall'amministrazione.
Da tanto deriva che, in
tema di violazioni della disciplina dell'attività di intermediazione
finanziaria, sanzionabili con pena pecuniaria amministrativa irrogata dal
Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione nazionale
per le società e la borsa (CONSOB), essendo la vigilanza delle norme, la cui
violazione è sanzionata come illecito amministrativo, affidata appunto alla
CONSOB, e non alla Banca d'Italia (la quale non è legittimata ad avviare il
procedimento sanzionatorio), il momento iniziale di decorrenza del termine per
la contestazione non può essere fatto coincidere con il deposito presso la
Banca d'Italia della relazione ispettiva redatta, ad altri fini, dal Servizio
di vigilanza della medesima Banca d'Italia (Cass. civ., sez. I, 19 maggio 2004,
n. 9456).
Ed ancora, qualora non sia
avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta
giorni, previsto dall'art. 14, L. 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli
estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di
tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo
necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli
elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori,
che non hanno sortito effetto (Cass. civ., sez. lav., 2 aprile 2014, n. 7681).
Si è poi soggiunto che il termine di centottanta giorni, previsto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1986, n. 898, per la contestazione degli illeciti previsti dagli artt. 2 e 3 della medesima legge decorre, qualora non vi sia stata la contestazione immediata dell'infrazione, dalla data in cui l'autorità amministrativa ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della violazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per accertamento, in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (Cass. civ., sez. II, 13 dicembre 2011, n. 26734).
Inoltre, in tema di sanzioni amministrative, al di fuori dell'ipotesi di connessione per pregiudizialità, disciplinata dall'art. 24, L. n. 689 del 1981, qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi alle indagini penali, il termine stabilito dall'art. 14 della citata legge per la notificazione della contestazione decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa, posto che, qualora fosse consentito agli agenti accertatori di contestare immediatamente all'indagato la violazione amministrativa, l'autorità giudiziaria non sarebbe messa in condizione di valutare se ricorra o meno la "vis attractiva" della fattispecie penale e, nel contempo, sarebbe frustrato il segreto istruttorio imposto dall'art. 329 c.p.p. (Cass. civ., sez. II, 5 novembre 2009, n. 23477; conf. ex multis, Cass. n. 7754/2010).
Riferimenti Normativi: