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Diritto processuale penale

Atti

23 | 07 | 2021

La notificazione all'imputato mediante consegna al difensore

Giorgio Crisciotti

Con sentenza del 14 luglio 2021 (dep. 23 luglio 2021), n. 28726, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della notificazione mediante consegna al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p..

Al fine di assicurare la piena conoscenza dell'accusa da parte dell'imputato, il codice di rito contempla due diverse tipologie di notificazioni (Cass. pen., sez. un. 27 marzo 2008, n. 19602).

L’art. 161 c.p.p., in particolare, regola le modalità della notificazione all'imputato di cui non risulta ignoto il luogo di residenza o di domicilio e le modalità di notificazione per il caso in cui non sia stato possibile eseguire tale adempimento nel domicilio dichiarato, eletto o determinato in base al capoverso della norma.

Poiché tale sistema è fondato sul dovere dell'imputato - che ne sia stato adeguatamente edotto - di dichiarare o di eleggere domicilio e di comunicare all'autorità giudiziaria ogni successiva variazione, non vi è dubbio che, in caso di domicilio dichiarato o eletto, prevalga l'esigenza di notificare l'atto presso il domicilio dichiarato o eletto e, solo in caso di inidoneità della dichiarazione o elezione, o di assenza, non meramente temporanea, dell'imputato, la notifica può essere eseguita presso il difensore, anche se nominato d'ufficio, ai sensi del comma 4 dell'art. 161 c.p.p. cit. (Cass. pen., sez. un., 22 giugno 2017, n. 58120).

La presunzione legale di conoscenza, derivante da tale previsione normativa, è ispirata ad una logica di contemperamento tra il diritto di difesa e le ragioni della celerità del processo in presenza di una serie di manifestazioni patologiche del rapporto tra ordinamento e imputato: il rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, la mancata comunicazione di mutamenti successivi alla dichiarazione o elezione (art. 161, comma 1, c.p.p.), l'impossibilità di eseguire le notifiche nel c.d. "domicilio determinato", l'insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione (art. 161, comma 4, c.p.p.).

Sotto questo profilo, prosegue la Corte, la fattispecie appare assimilabile ad altre ipotesi in cui è permessa la consegna al difensore perché sussistono altre situazioni patologiche come la latitanza o l'evasione (art. 165 c.p.p.) ovvero l'irreperibilità (art. 160 c.p.p.).

Fuori da questi casi, però, quando l’imputato ha manifestato la propria volontà e la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 dell’art. 161 c.p.p. diviene impossibile, occorre meglio definire il presupposto che integra una "impossibilità" della notifica ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p. - posto che, in tale ipotesi, la norma prescrive che la notificazione vada eseguita presso il difensore, ancorché nominato d’ufficio.

In linea con quanto precisato dalle Sezioni Unite (sent. 28 aprile 2011, n. 28451), deve ritenersi al riguardo sufficiente l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di non aver reperito l'imputato nel domicilio dichiarato - o il domiciliatario nel domicilio eletto - non occorrendo alcuna indagine che attesti la irreperibilità dell'imputato, doverosa solo qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 c.p.p.. 

Pertanto, conclude la Suprema Corte, anche la temporanea assenza dell'imputato - o la non agevole individuazione dello specifico luogo indicato come domicilio - abilita l'ufficio preposto alla spedizione dell'atto da notificare a ricorrere alle forme alternative previste dall'art. 161, comma 4, c.p.p. (Cass. pen., sez. IV, 19 aprile 2017, n. 24864; Cass. pen., sez. III, 20 gennaio 2016, n. 12909).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 157 c.p.p.
  • Art. 160 c.p.p.
  • Art. 161 c.p.p.
  • Art. 165 c.p.p.