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Diritto processuale penale

Indagini preliminari

02 | 08 | 2022

Ingiusta detenzione: niente indennizzo a chi si giova della prescrizione anche per un solo reato

Riccardo Radi

Con sentenza n. 30404 del 5 luglio 2022, depositata il 2 agosto 2022, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha esaminato la questione relativa al diritto all’indennizzo per ingiusta detenzione nel caso di proscioglimento nel merito per alcuni reati e dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione per altri.

La Suprema Corte ha stabilito che, in tema di ingiusta detenzione, non ha diritto all’indennizzo chi si giova della prescrizione anche per uno solo dei reati contestati. Il richiedente che vuole perseguire l’interesse della riparazione per il periodo di restrizione sofferto è tenuto infatti a chiedere e ottenere una sentenza di merito.

La corte d’appello aveva rigettato l’istanza avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di un’ordinanza cautelare emessa dal Gip con riferimento a diversi reati. Per alcuni di essi (estorsione, induzione e sfruttamento della prostituzione) il richiedente era stato prosciolto all’esito dell’udienza preliminare, per essersi gli stessi estinti per prescrizione, e per altri era stato invece assolto, per insussistenza del fatto, con sentenza divenuta irrevocabile.

Secondo la Suprema Corte, la prescrizione anche di uno solo dei reati contestati esclude la possibilità di ottenere l’indennizzo.

In particolare i giudici di legittimità hanno ricordato che, in materia di riparazione per l’ingiusta detenzione, ove il provvedimento restrittivo della libertà, come nella specie, sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste impedisce il sorgere del diritto, salvo che per l’eventuale parte di custodia sofferta soverchiante la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per il detto reato, essendo irrilevante il pieno proscioglimento nel merito dalle altre imputazioni, sempre che non si versi in ipotesi di c.d. «ingiustizia formale». 

Ne consegue, ha concluso la Cassazione, che, qualora il richiedente avesse voluto perseguire l’interesse della riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, in presenza di reati prescritti, avrebbe dovuto, rinunciando alla prescrizione, chiedere e ottenere sentenza che, assolvendolo nel merito, al tempo stesso avrebbe conclamato l’ingiustizia della custodia cautelare.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 314 c.p.p.