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Diritto processuale penale

Esecuzione

23 | 07 | 2021

Esclusi i colloqui visivi tra soggetti tutti detenuti in regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. penit.

Flaminia Giuseppone

La prima sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 29007 dell’11 giugno 2021 (dep. 23 luglio 2021) ha vagliato la possibilità di riconoscere il diritto al colloquio visivo a due soggetti detenuti in regime differenziato ex art. 41-bis, L. 26 luglio del 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario).

La questione involge il delicato bilanciamento tra le finalità del colloquio visivo – il quale rappresenta un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento delle relazioni con i più stretti congiunti – e le esigenze di sicurezza che la misura restrittiva, applicata ai due internati, tende a salvaguardare.

La concessione del colloquio tra due elementi, pur legati da vincolo di parentela, ma che risultino entrambi sottoposti al regime differenziato del c.d. carcere duro, finirebbe per eludere la stessa ratio legis e lo scopo che sottende, razionalmente, il regime di cui all’art. 41-bis Ord. penit..

La norma, invero, persegue il fine di attuare la sicurezza e l’ordine pubblico, annullando le possibilità che un detenuto in regime anzidetto possa avere contatti con l’esterno e con altri soggetti che siano estrazione del medesimo contesto di criminalità organizzata, al fine, se possibile, di evitare che il detenuto stesso continui a far percepire come attiva la sua presenza sul territorio, anche incontrando o inviando messaggi o ordini su condotte e comportamenti da tenere ovvero ad essere informato di determinate vicende in cui continua ad essere presente l’organizzazione criminale da cui proviene il soggetto.

In tale logica, non sarebbe possibile autorizzare colloqui visivi che permettano la comunicazione fra detenuti in regime di restrizione di cui all’art. 41-bis cit., poiché si rischierebbe un’incontrollata forma di contatto, attraverso la quale gli elementi di vertice potrebbero continuare a svolgere le tipiche funzioni direttive dell’organizzazione.

Ragionare diversamente indurrebbe ad una deroga al dato legislativo che proprio la norma mira, al contrario, a salvaguardare, quanto alla finalità che si prefigge la detenzione c.d. differenziata, che è quella di interrompere ogni possibile contatto tra il ristretto e l’organizzazione di appartenenza.

Il principio secondo cui il detenuto sottoposto al regime del c.d. carcere duro può essere, in generale, autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, purché effettuati nel rispetto delle modalità esecutive idonee ad assicurare le restrizioni che derivano dalla norma citata, va ribadito, con la precisazione che esso non può, però, trovare applicazione nei casi in cui il colloquio, che si chiede di attuare, avviene con altro soggetto, al pari, ristretto nella medesima forma. 

Quindi, conclude la Suprema Corte, in presenza di vincoli di parentela, il bilanciamento tra due opposti interessi, quello a mantenere le relazioni familiari e quello a tutela dell’ordine pubblico, cui protende la restrizione differenziata, vede recessivo il primo: ciò in funzione di salvaguardia della regola che ispira la sospensione delle regole di trattamento ordinario e delle finalità di evitare ogni contatto con l’organizzazione di appartenenza. 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 41-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354