Diritto processuale penale
Esecuzione
29 | 07 | 2022
Giudice dell’esecuzione: criteri per individuare la competenza a decidere
Riccardo Radi
Con sentenza n. 30254 dell’8
giugno 2022, depositata il 29 luglio 2022, la prima sezione penale della Corte
di Cassazione, ha indicato i criteri da seguire per individuare la competenza a
decidere del giudice dell’esecuzione.
In caso di pluralità di
provvedimenti da eseguire, la competenza a decidere appartiene al giudice che
ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se essa non
sia compresa tra quelle da prendere in considerazione ai fini del provvedimento
da emanare, dovendo ogni questione che incide sulla esecuzione finale essere
decisa dall'unico organo giurisdizionale individuato per la fase esecutiva dal
disposto dell'art. 665, comma 4, c.p.p. (fra le più recenti, v. Cass. pen., sez.
I, 2 luglio 2021, n. 37300; Cass. pen., sez. I, 7 luglio 2015, n. 33923; Cass.
pen., sez. I, 29 ottobre 2014, n. 52201; Cass. pen., sez. I, 12 gennaio 2001, n.
12991).
Depongono, ancora oggi, a favore di tale tesi interpretativa, il dato letterale dell'art. 665, comma 4, cit., che, nel fissare la competenza in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, non introduce alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo ovvero la totalità di essi, nonché la maggiore conformità al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge di un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale è il riferimento al dato cronologico del passaggio in giudicato dei provvedimenti in esecuzione.
Va, inoltre, rammentato che, al fine dell'individuazione del giudice competente per l'esecuzione, sia il primo che il secondo comma dell'art. 665 c.p.p. riproducono sostanzialmente il dettato rispettivo degli artt. 628, comma 1, e 629, comma 1, del codice previgente, secondo la cui disciplina la competenza del giudice di primo grado permane non solo nel caso di conferma della sua decisione, ma anche nel caso in cui quello di appello abbia riformato la sentenza solo in relazione alla pena, dovendosi escludere da tale previsione i casi in cui la modificazione della pena sia stata la conseguenza di una elaborazione concretamente riformatrice della pronuncia del primo giudice, come per effetto dell'applicazione di circostanze attenuanti o dell'esclusione di circostanze aggravanti, della modifica del giudizio di comparazione ovvero del riconoscimento del vincolo di continuazione tra reati o del mutamento della qualificazione giuridica del fatto (v., fra le altre, Cass. pen., sez. I, 30 giugno 2015, n. 32214; Cass. pen., sez. I, 23 maggio 2013, n. 26692; Cass. pen., sez. I, 5 maggio 2010, n. 20010; Cass. pen., sez. I, 12 novembre 2002, n. 43535).
Riferimenti Normativi: