Diritto processuale penale
Indagini preliminari
26 | 07 | 2022
Sequestro preventivo e ricettazione: non bastano le dichiarazioni inattendibili dell’indagato
Riccardo Radi
La seconda sezione penale
della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29725 del 21 giugno 2022,
depositata il 26 luglio 2022, ha stabilito che in tema di sequestro preventivo,
il giudice ravvisa la sussistenza del reato presupposto attraverso elementi
logici di valutazione e non può basarsi esclusivamente sull’inattendibilità
delle dichiarazioni dell’indagato e della scarsa capacità reddituale dello
stesso, ben potendosi ipotizzare una serie di causali alternative giustificanti
la disponibilità del denaro da parte dell’indagato.
La motivazione deve
specificare le ragioni che hanno indotto i giudici del riesame a ricondurre la
condotta dell’indagato, descritta nel capo di incolpazione ad una specifica
fattispecie incriminatrice, all'individuazione della tipologia dell'ipotizzato
reato presupposto; va ricordato, in proposito, che, in caso di contestazione
del reato di cui all'art. 648 c.p., è possibile addivenire a sequestro solo se
è individuata la provenienza delittuosa dei beni asseritamente ricettati (vedi,
tra le tante, Cass. pen., sez. II, 22 giugno 2010, n. 26308; Cass. pen., sez. II,
15 dicembre 2021, n. 6584 secondo cui, ai fini della configurabilità del
"fumus" dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione
di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter. 1 c.p.), è necessario
che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative
fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone
necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali»).
Nei casi in cui il vincolo
reale abbia come presupposto uno dei reati che sanzionano le condotte che si
collocano nella fase della circolazione di beni provento di delitti (ad es.
ricettazione, il riciclaggio o il reimpiego) la sussistenza del fumus del reato
che legittima il vincolo può essere ritenuta solo laddove sia identificata,
quanto meno la tipologia del reato presupposto, che si colloca a monte delle
condotte di ricettazione, riciclaggio e reimpiego e che è essenziale per la
configurazione della condotta penalmente rilevante (vedi in proposito Cass.
pen., sez. II, 28 maggio 2019, n. 29689 a mente del quale, con riguardo allo
standard probatorio richiesto per dimostrare il fumus del - reato su cui si
fonda -il provvedimento di sequestro preventivo, la più recente giurisprudenza
di legittimità richiede una valutazione che non si limiti alla «mera
"postulazione" dell'esistenza del reato», ma sia diretta a
«rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente
dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza
dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura
cautelare reale (Cass. pen., sez. V, 21 maggio 2014, n. 28515); sicché, se pur
non può evocarsi la necessità della verifica di un quadro gravemente
indiziario, risulta comunque necessaria una qualificata probabilità di
affermazione della responsabilità dell'indagato («Ai fini dell'emissione del
sequestro preventivo il giudice deve valutare la sussistenza in concreto del
"fumus commissi delicti" attraverso una verifica puntuale e coerente
delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni
difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta, all'esito della quale possa
sussumere la fattispecie concreta in quella legale e valutare la plausibilità
di un giudizio prognostico in merito alla probabile condanna dell'imputato»:
Cass. pen., sez. VI, 21 ottobre 2015, n. 49478).
In applicazione di tali principi ermeneutici va affermato che la motivazione è meramente apparente nella parte in cui desume la provenienza delittuosa del denaro sottoposto a sequestro esclusivamente in ragione dell'inattendibilità delle dichiarazioni dell’indagato e della scarsa capacità reddituale dello stesso, ben potendosi ipotizzare una serie di causali alternative giustificanti la disponibilità del denaro da parte medesimo.
La natura meramente congetturale dell'affermazione dei giudici del riesame esclude che l'ordinanza impugnata abbia correttamente accertato la possibile provenienza delittuosa della somma in sequestro, intesa come derivazione da una specifica ipotesi di reato e non anche come mera affermazione di un ingiustificato possesso del denaro da parte del soggetto attivo (cfr. Cass. pen., sez. II, 28 maggio 2019, n. 29689 nonché nel medesimo senso Cass. pen., sez. II, 13 luglio 2018, n. 39006; Cass. pen., sez. II, 22 maggio 2018, n. 29074; Cass. pen., sez. II, 24 maggio 2016, n. 26301).
Riferimenti Normativi: