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Diritto processuale penale

Indagini preliminari

26 | 07 | 2022

Sequestro preventivo e ricettazione: non bastano le dichiarazioni inattendibili dell’indagato

Riccardo Radi

La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29725 del 21 giugno 2022, depositata il 26 luglio 2022, ha stabilito che in tema di sequestro preventivo, il giudice ravvisa la sussistenza del reato presupposto attraverso elementi logici di valutazione e non può basarsi esclusivamente sull’inattendibilità delle dichiarazioni dell’indagato e della scarsa capacità reddituale dello stesso, ben potendosi ipotizzare una serie di causali alternative giustificanti la disponibilità del denaro da parte dell’indagato.

La motivazione deve specificare le ragioni che hanno indotto i giudici del riesame a ricondurre la condotta dell’indagato, descritta nel capo di incolpazione ad una specifica fattispecie incriminatrice, all'individuazione della tipologia dell'ipotizzato reato presupposto; va ricordato, in proposito, che, in caso di contestazione del reato di cui all'art. 648 c.p., è possibile addivenire a sequestro solo se è individuata la provenienza delittuosa dei beni asseritamente ricettati (vedi, tra le tante, Cass. pen., sez. II, 22 giugno 2010, n. 26308; Cass. pen., sez. II, 15 dicembre 2021, n. 6584 secondo cui, ai fini della configurabilità del "fumus" dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter. 1 c.p.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali»).

Nei casi in cui il vincolo reale abbia come presupposto uno dei reati che sanzionano le condotte che si collocano nella fase della circolazione di beni provento di delitti (ad es. ricettazione, il riciclaggio o il reimpiego) la sussistenza del fumus del reato che legittima il vincolo può essere ritenuta solo laddove sia identificata, quanto meno la tipologia del reato presupposto, che si colloca a monte delle condotte di ricettazione, riciclaggio e reimpiego e che è essenziale per la configurazione della condotta penalmente rilevante (vedi in proposito Cass. pen., sez. II, 28 maggio 2019, n. 29689 a mente del quale, con riguardo allo standard probatorio richiesto per dimostrare il fumus del - reato su cui si fonda -il provvedimento di sequestro preventivo, la più recente giurisprudenza di legittimità richiede una valutazione che non si limiti alla «mera "postulazione" dell'esistenza del reato», ma sia diretta a «rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale (Cass. pen., sez. V, 21 maggio 2014, n. 28515); sicché, se pur non può evocarsi la necessità della verifica di un quadro gravemente indiziario, risulta comunque necessaria una qualificata probabilità di affermazione della responsabilità dell'indagato («Ai fini dell'emissione del sequestro preventivo il giudice deve valutare la sussistenza in concreto del "fumus commissi delicti" attraverso una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta, all'esito della quale possa sussumere la fattispecie concreta in quella legale e valutare la plausibilità di un giudizio prognostico in merito alla probabile condanna dell'imputato»: Cass. pen., sez. VI, 21 ottobre 2015, n. 49478).

In applicazione di tali principi ermeneutici va affermato che la motivazione è meramente apparente nella parte in cui desume la provenienza delittuosa del denaro sottoposto a sequestro esclusivamente in ragione dell'inattendibilità delle dichiarazioni dell’indagato e della scarsa capacità reddituale dello stesso, ben potendosi ipotizzare una serie di causali alternative giustificanti la disponibilità del denaro da parte medesimo.

La natura meramente congetturale dell'affermazione dei giudici del riesame esclude che l'ordinanza impugnata abbia correttamente accertato la possibile provenienza delittuosa della somma in sequestro, intesa come derivazione da una specifica ipotesi di reato e non anche come mera affermazione di un ingiustificato possesso del denaro da parte del soggetto attivo (cfr. Cass. pen., sez. II, 28 maggio 2019, n. 29689 nonché nel medesimo senso Cass. pen., sez. II, 13 luglio 2018, n. 39006; Cass. pen., sez. II, 22 maggio 2018, n. 29074; Cass. pen., sez. II, 24 maggio 2016, n. 26301).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 648 c.p.
  • Art. 324 c.p.p.