Diritto processuale penale
Esecuzione
23 | 07 | 2021
Il mancato o non integrale risarcimento del danno a favore della vittima non può, di per sé, essere di ostacolo all'affidamento in prova
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 28972 del 22 aprile 2021 (dep. 23 luglio
2021), la prima sezione penale della Corte di Cassazione tornando sulle misure
alternative alla detenzione, ha precisato i presupposti per la concessione dell’affidamento
in prova di cui all’art. 47, L. 26 luglio 1975, n. 354.
Ai fini della concessione di una misura alternativa alla
detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il
mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da
scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi,
che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in
particolare all'affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di
recidiva.
Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla
luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento
alternativo non può prescindere, dall'esistenza di un serio processo, già
avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione
– che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali
obiettivamente certi – oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio
stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a tali misure presuppone la
verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle
finalità rieducative.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, inoltre,
il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per
la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati
commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione
del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione,
onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione
della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento
sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Cass. pen., sez. I, 23
aprile 2014, n. 20469).
Quanto al profilo del risarcimento del danno, dal tenore letterale dell'art. 47, comma 7, L. 26 luglio 1975, n. 354 – che prevede che possa essere prescritto all'affidato in prova di adoperarsi "in quanto possibile in favore della vittima del suo reato", quindi anche col risarcimento del danno – è evidente che l'attività risarcitoria rilevante ai fini dell'affidamento in prova (non necessariamente come modalità di detto affidamento, ma anche come elemento positivo da valutare ai fini della concessione del beneficio) è espressamente subordinata alla possibilità di adempiere, analogamente a quanto disposto in tema di liberazione condizionale (art. 176 c.p.), ove peraltro il risarcimento – salvo comprovata impossibilità – è condizione necessaria di ammissione al beneficio, e non semplice prescrizione accessoria. E altrettanto evidente è che la clausola "in quanto possibile" codifica nelle situazioni in esame il principio di esigibilità-rimproverabilità, di cui è espressione il broccardo ad impossibilia nemo tenetur, che costituisce uno dei cardini cui ex art. 27 Cost. deve ispirarsi la pena dalla fase della cognizione a quella dell'esecuzione. È d'altra parte consolidato l'orientamento secondo cui il mancato o non integrale risarcimento del danno non può, da solo e se incolpevole, essere di ostacolo all'affidamento in prova (Cass. pen., sez. I, 11 novembre 1994, n. 5273; Cass. pen., sez. I, 22 maggio 2000, n. 3713; Cass. pen., sez. I, 9 luglio 2001, n. 30785).
Da ciò – conclude la Suprema Corte –, discende illegittimità dell'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza subordina l'affidamento in prova al servizio sociale del condannato all'adempimento dell'obbligo di provvedere al risarcimento del danno in favore della vittima del reato, ovvero respinga la richiesta di applicazione della suddetta misura alternativa deducendo l'assenza di segni di ravvedimento esclusivamente dal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno, omettendo di considerare le concrete condizioni economiche del reo e prevedendo una automatica revoca della misura alternativa in caso di mancato assolvimento della prescrizione.
Riferimenti Normativi: