Diritto penale
Reati in generale
31 | 07 | 2022
Circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e condizioni economico-finanziarie della persona offesa
Riccardo Radi
La Corte di cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza n. 29986, udienza 12 maggio 2022, depositata il 28 luglio 2022, ha esaminato la questione relativa alla configurabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità in relazione alle condizioni economiche della persona offesa.
La Suprema Corte ha ricordato che la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7 c.p. è configurabile oltre che per il dato oggettivo del danno patrimoniale, anche in riferimento alle sole condizioni economico-finanziarie della persona offesa qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettivamente notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni socio-economiche della vittima.
Nel caso esaminato dalla Corte è stata riconosciuta la contestata aggravante in considerazione del rilevante valore dei gioielli oggetto di appropriazione indebita, di un importo da ritenersi di rilevante gravità alla luce delle valutazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto sussistere l'aggravante con riferimento ad un danno ricompreso tra 20.000 e 50.000 euro, a prescindere dalla capacità economica delle vittime del reato (Cass. pen., sez. II, 14 luglio 2015, n. 33432).
Prosegue la Suprema Corte ricordando che ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, invero, la rilevanza oggettiva del danno ha valore preminente, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce elemento sussidiario di valutazione, utilizzabile soltanto quando l'ammontare si inserisca in una fascia il cui apprezzamento presenti parametri di dubbio (Cass. pen., sez. II, 6 ottobre 2016, n. 48734).
Invero, la Suprema Corte nel valutare la fattispecie dell'aggravante in esame, ha preso in considerazione il profilo delle condizioni soggettive della persona offesa (età e condizione socio-economica di pensionato, consapevolezza della precaria condizione economica da parte degli imputati) pervenendo alla conclusione che il potenziale danno patrimoniale derivante dalla truffa ordita dagli imputati era di rilevante gravità, confermando in linea di diritto il criterio giuridico seguito dalla Corte territoriali.
Infatti, nella valutazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, il giudice può fare riferimento, oltre al dato oggettivo del danno patrimoniale, anche alle sole condizioni economico-finanziarie della persona offesa qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettivamente notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni socio-economiche della vittima e alla consapevolezza di tale condizione da parte del reo (Cass. pen., sez. II, 27 febbraio 2020, n. 18568).
Riferimenti Normativi: