Diritto civile
Contratti
29 | 07 | 2022
La clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a “fatti accidentali” va interpretata nel senso che essa si riferisce alla condotta colposa e non solo ai casi fortuiti
Valerio de Gioia
Con ordinanza n. 23762 del 29 luglio 2022, la sesta sezione
civile, terza sottosezione, della Corte di Cassazione ha spiegato che il
rischio che forma l’oggetto dell’assicurazione di responsabilità civile è un
perimetro al di fuori del quale stanno, da un lato, i fatti dolosi per espressa
previsione di legge (art. 1900 c.c.); e dall’altro i fatti dovuti al caso
fortuito, perché da essi non può mai sorgere alcuna responsabilità. Ora,
l’aggettivo “accidentale” secondo il più autorevole dizionario etimologico
della lingua italiana vuol dire “dovuto al caso, casuale, fortuito;
contingente, non necessario, non essenziale; secondario, accessorio” (così
Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, vol. I, Torino 1961, ad
vocem, 82). Dunque “fatto accidentale”, per la lingua italiana, non è che un
sinonimo di “fatto fortuito”. Ma una assicurazione della responsabilità civile
che descrivesse il rischio assicurato limitandolo ai casi fortuiti sarebbe una
assicurazione senza rischio, e perciò nulla ex art. 1895 c.c., giacché da un
caso fortuito mai nessuna responsabilità dell’assicurato potrebbe sorgere.
I princìpi appena esposti sono stati ripetutamente affermati
dalla Suprema Corte. In particolare Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 1972, n. 3646, in una
fattispecie concreta pressoché identica a quella in esame (danni da
infiltrazioni di acqua), cassò la decisione di merito che aveva negato il
diritto dell’assicurato all’indennizzo in presenza d’una clausola identica a
quella oggi in esame, e stabilì che i “fatti accidentali” non sono altro che i
“fatti fortuiti”, e di conseguenza se la garanzia assicurativa fosse limitata
ai soli casi fortuiti, essa sarebbe sempre inoperante, perché il caso fortuito
esclude la responsabilità. In seguito, tali princìpi sono stati ripetutamente
ribaditi dalla Suprema Corte, ed è divenuta tralatizia la massima secondo cui
la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del
rischio per danni conseguenti a “fatti accidentali” va interpretata nel senso
che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa, anche se volontaria,
in contrapposizione ai fatti dolosi, in quanto “secondo la terminologia
giuridica tradizionalmente accettata senza contestazioni, il fatto accidentale
è equivalente a fortuito o forza maggiore; di conseguenza appare evidente la
contraddizione della previsione del risarcimento dovuto all'assicurato quale
civilmente responsabile per danni prodotti a terzi in dipendenza di un fatto
accidentale” (ex aliis, Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2013, n. 4799; Cass.
civ., sez. III, 30 marzo 2010, n. 7766; Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2008,
n. 5273; Cass. civ., sez. III, 10 aprile 1995, n. 4118).
Unico, e isolato precedente contrario rispetto a tale orientamento, risulta essere la decisione pronunciata da Cass. civ., sez. I, 4 febbraio 1992, n. 1214, alla quale la Suprema Corte non ha mai dato continuità. Tale decisione, infatti, premesso che “ben possano darsi eventi non dolosi e non accidentali”, ha ammesso la validità della clausola in esame osservando che “l'accidentalità non richiede l'imprevedibilità dell'evento dannoso, ma l'incertezza della sua specificità, sicché si configura quando, pur essendo astrattamente possibile il verificarsi di una evenienza, sia incerto il complesso di fattori che concorrono a produrla secondo le modalità materiali e temporali concretamente verificatasi”. Già il solo fatto che tale decisione non abbia avuto alcun seguito da trent’anni in qua permetterebbe di ritenere l’orientamento da essa espresso abbandonato dalla Suprema Corte. Nondimeno, può essere questa l’occasione per evidenziare come tale decisione muova da un presupposto logicamente erroneo, e sviluppi un argomento oggi divenuto insostenibile. Muove da un presupposto erroneo, poiché è indiscutibile che possano darsi eventi “non dolosi e non fortuiti”: ma un evento non doloso e non fortuito non è altro che un fatto colposo, come tale necessariamente ricompreso nell’oggetto dell’assicurazione della responsabilità civile. Sicché la premessa contrasta, in luogo di suffragare, la conclusione raggiunta da Cass. civ. 1214/92. La decisione in esame, poi, sviluppa un argomento oggi divenuto insostenibile, là dove afferma che i “fatti colposi” sono quelli dovuti a colpa del responsabile; mentre quelli “accidentali” sarebbero quelli dovuti al concorso della condotta del responsabile e di un fattore estranee ad esso. Tale argomento è insostenibile alla luce del principio, ripetutamente affermato dai giudici di legittimità in tema di causalità giuridica, secondo cui il concorso del fatto umano col fatto naturale non esclude né riduce il nesso di causalità tra condotta (colposa) e danno (ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 21 luglio 2011, n. 15991).
Al termine la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, nella quale si stabilisca che l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni causati “in conseguenza di un fatto accidentale” non può essere interpretata nel senso che restino esclusi dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto ai sensi dell’art. 1895 c.c. per l’inesistenza del rischio.
Riferimenti Normativi: