Diritto penale
Delitti
20 | 07 | 2022
Offese tramite «whatsapp»: il discrimen tra diffamazione e ingiuria
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 28675 del 10 giugno 2022 (dep. 20 luglio 2022), la quinta sezione della Corte di cassazione è tornata a occuparsi del discrimen tra il reato di diffamazione e quello di ingiuria, oggi depenalizzato, con particolare riferimento alle offese inviate mediante il sistema di messaggistica "whatsapp".
La giurisprudenza di legittimità, nell'interrogarsi sulla natura ingiuriosa o diffamatoria dell'invio di e-mail a più destinatari tra cui anche l'offeso, ha operato una schematizzazione delle situazioni concrete in rapporto ai vari strumenti di comunicazione che possono dare luogo ora all'addebito ex art. 594, ora a quello ex art. 595 c.p. Si è così stabilito che: l'offesa diretta a una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone; l'offesa diretta a una persona "distante" costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene, esclusivamente, tra autore e destinatario; se la comunicazione "a distanza" è indirizzata ad altre persone oltre all'offeso, si configura il reato di diffamazione; l'offesa riguardante un assente comunicata ad almeno due persone (presenti o distanti), integra sempre la diffamazione.
Si è, poi, approfondito il concetto di "presenza" rispetto ai moderni sistemi di comunicazione, ritenendo che, accanto alla presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso, autore del fatto e spettatori, vi siano, poi, situazioni ad essa sostanzialmente equiparabili, realizzate con l'ausilio dei moderni sistemi tecnologici (cali conference, audioconferenza o videoconferenza), in cui si può ravvisare una presenza virtuale del destinatario delle affermazioni offensive. Occorrerà, dunque, valutare caso per caso: se l'offesa viene profferita nel corso di una riunione "a distanza" (o "da remoto"), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l'offeso, ricorrerà l'ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato) (Cass. pen., sez. V, 25 febbraio 2020, n. 10905). Di contro, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all'offeso e ad altre persone non contestualmente "presenti" (in accezione estesa alla presenza "virtuale" o "da remoto"), ricorreranno i presupposti della diffamazione, come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato quanto, per esempio, all'invio di e-mail (Cass. pen., sez. V, 6 aprile 2011, n. 29221; Cass. pen., sez. V, 16 ottobre 2012, n. 44980).
Orbene, sulla scia dell'enucleazione del concetto di presenza virtuale elaborato dalla giurisprudenza, la Suprema Corte ha osservato — essendo un dato di comune esperienza, data la massiccia diffusione del sistema di messaggistica istantanea adoperato nel caso di specie — che la chat di gruppo di whatsapp consente l'invio contestuale di messaggi a più persone, che possono riceverli immediatamente o in tempi differiti a seconda dell'efficienza del collegamento ad internet del terminale su cui l'applicazione viene da loro utilizzata; i destinatari possono, poi, leggere i messaggi in tempo reale (perché stanno consultando, in quel momento, proprio quella specifica chat) e, quindi, rispondere con immediatezza ovvero, come accade molto più spesso, possono leggerli, anche a distanza di tempo, quando non sono on line ovvero, pur essendo collegati a whatsapp, si trovino impegnati in altra conversazione virtuale e non consultino immediatamente la conversazione nell'ambito della quale il messaggio è stato inviato. Se ne può inferire che la percezione da parte della vittima dell'offesa può essere contestuale ovvero differita, a seconda che ella stia consultando proprio quella specifica chat di whatsapp o meno; nel primo caso, vi sarà ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quanti sono i membri della chat perché la persona offesa dovrà ritenersi virtualmente presente; nel secondo caso si avrà diffamazione, in quanto la vittima dovrà essere considerata assente.
Sotto il profilo della prova delle circostanze sopra indicate, per discernere quale sia l'ipotesi alla quale ricondurre il fatto storico, il Giudice di merito dovrà verificare, appunto, se la persona offesa fosse virtualmente presente o assente al momento della ricezione dei messaggi offensivi; attraverso i dati di fatto emersi nel processo, in particolare, il giudicante dovrà comprendere se la persona offesa abbia percepito in tempo reale l'offesa proveniente dall'autore del fatto, accertamento che, quando non siano disponibili dati tecnici più precisi quanto ai collegamenti della persona offesa con il servizio di messaggistica, potrà passare attraverso la verifica di tempi e modi dell'invio dei messaggi e dell'atteggiamento della vittima quale emerge da precisi indicatori fattuali.
Riferimenti Normativi: