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Diritto penale

Contravvenzioni

23 | 07 | 2021

Il residuale ambito di applicazione dell’art. 660 c.p.: tra invio di messaggi e inseguimenti per strada

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 28959 del 4 maggio 2021 (dep. 23 luglio 2021), la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha delineato l’ambito di applicazione del reato di molestie.

Per integrare la contravvenzione prevista dall'art. 660 c.p., devono concorrere, oltre alla condotta molesta del soggetto attivo, alternativamente gli ulteriori elementi della pubblicità o dell'apertura al pubblico del luogo dell'azione ovvero l'utilizzazione del telefono come mezzo del reato.

E il mezzo telefonico assume rilievo – ai fini dell'ampliamento della tutela penale altrimenti limitata alle molestie arrecate in luogo pubblico o aperto al pubblico – proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico, con conseguente lesione, in tale evenienza, della propria libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita (art. 15, comma 1, Cost.).

La giurisprudenza di legittimità – in rigorosa applicazione del principio della tipicità che deve presiedere all'interpretazione della legge penale – ha più volte precisato che, ai fini della configurabilità della contravvenzione de qua, allo strumento del telefono possono essere equiparati altri mezzi di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni purché imposti al destinatario, senza possibilità per lui di sottrarsi alla immediata interazione con il mittente (Cass. pen., sez. I, 27 settembre 2011, n. 36779).

È stata, conseguentemente, esclusa, a contrario, l'ipotizzabilità del reato nel caso di molestie recate con il mezzo della posta elettronica, perché in tal caso nessuna immediata interazione tra il mittente ed il destinatario si verificherebbe né veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo.

In tali casi, infatti, la modalità della comunicazione è asincrona: l'azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (con la possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze audiovisive) in una determinata locazione dalla memoria dell'elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal, destinatario; mentre la comunicazione si perfeziona, se e quando il destinatario, connettendosi, a sua volta, all'elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio (Cass. pen., sez. I, 17 giugno 2010, n. 24510).

Dunque, contrariamente alla molestia recata con il telefono, alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico, nel caso di molestia tramite posta elettronica una tale forzata intrusione nella libertà di comunicazione non si potrebbe verificare (Cass. pen., sez. I, 27 settembre 2011, n. 36779), con la necessaria precisazione, imposta dal progresso tecnologico, nella misura in cui esso consente con un telefono "attrezzato" la trasmissione di voci e di suoni in modalità sincrona, che avvertono non solo l'invio e la contestuale ricezione di sms (short messages system), ma anche l'invio e la ricezione di posta elettronica (Cass. pen., sez. III, 26 marzo 2004, n. 28680). In adesione alla medesima opzione ermeneutica, la giurisprudenza di legittimità ha altresì ritenuto che il reato di molestia possa, ad esempio, essere integrato dall'inseguimento insistente della persona offesa o del suo veicolo, in modo da interferire nella sfera di libertà di questa e da arrecarle turbamento (Cass. pen., sez. I, 18 febbraio 2020, n. 11198; Cass. pen., sez. I, 11 febbraio 2014, n. 18117). 

Tuttavia, avverte la Suprema Corte, la molestia e il turbamento di cui all'art. 660 c.p. non vanno confusi con le più gravi situazioni, materiali o morali, quali lo stato di ansia o paura, il timore per l'incolumità propria o altrui e l'alterazione delle abitudini di vita, che sono gli eventi che, disgiuntamente integrano il più grave reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p..

Riferimenti Normativi:

  • Art. 15 Cost.
  • Art. 612-bis c.p.
  • Art. 660 c.p.