Diritto penale
Contravvenzioni
23 | 07 | 2021
Il residuale ambito di applicazione dell’art. 660 c.p.: tra invio di messaggi e inseguimenti per strada
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 28959 del 4 maggio 2021 (dep. 23 luglio 2021),
la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha delineato l’ambito di
applicazione del reato di molestie.
Per integrare la contravvenzione prevista dall'art. 660 c.p.,
devono concorrere, oltre alla condotta molesta del soggetto attivo,
alternativamente gli ulteriori elementi della pubblicità o dell'apertura al
pubblico del luogo dell'azione ovvero l'utilizzazione del telefono come mezzo
del reato.
E il mezzo telefonico assume rilievo – ai fini
dell'ampliamento della tutela penale altrimenti limitata alle molestie arrecate
in luogo pubblico o aperto al pubblico – proprio per il carattere invasivo
della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non
disattivando l'apparecchio telefonico, con conseguente lesione, in tale
evenienza, della propria libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita
(art. 15, comma 1, Cost.).
La giurisprudenza di legittimità – in rigorosa applicazione
del principio della tipicità che deve presiedere all'interpretazione della
legge penale – ha più volte precisato che, ai fini della configurabilità della
contravvenzione de qua, allo strumento del telefono possono essere equiparati
altri mezzi di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare delle
bande di frequenza, di voci e di suoni purché imposti al destinatario, senza
possibilità per lui di sottrarsi alla immediata interazione con il mittente (Cass.
pen., sez. I, 27 settembre 2011, n. 36779).
È stata, conseguentemente, esclusa, a contrario,
l'ipotizzabilità del reato nel caso di molestie recate con il mezzo della posta
elettronica, perché in tal caso nessuna immediata interazione tra il mittente
ed il destinatario si verificherebbe né veruna intrusione diretta del primo
nella sfera delle attività del secondo.
In tali casi, infatti, la modalità della comunicazione è
asincrona: l'azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un
documento di testo (con la possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze
audiovisive) in una determinata locazione dalla memoria dell'elaboratore del
gestore del servizio, accessibile dal, destinatario; mentre la comunicazione si
perfeziona, se e quando il destinatario, connettendosi, a sua volta, all'elaboratore
e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria
casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio (Cass. pen., sez.
I, 17 giugno 2010, n. 24510).
Dunque, contrariamente alla molestia recata con il telefono, alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico, nel caso di molestia tramite posta elettronica una tale forzata intrusione nella libertà di comunicazione non si potrebbe verificare (Cass. pen., sez. I, 27 settembre 2011, n. 36779), con la necessaria precisazione, imposta dal progresso tecnologico, nella misura in cui esso consente con un telefono "attrezzato" la trasmissione di voci e di suoni in modalità sincrona, che avvertono non solo l'invio e la contestuale ricezione di sms (short messages system), ma anche l'invio e la ricezione di posta elettronica (Cass. pen., sez. III, 26 marzo 2004, n. 28680). In adesione alla medesima opzione ermeneutica, la giurisprudenza di legittimità ha altresì ritenuto che il reato di molestia possa, ad esempio, essere integrato dall'inseguimento insistente della persona offesa o del suo veicolo, in modo da interferire nella sfera di libertà di questa e da arrecarle turbamento (Cass. pen., sez. I, 18 febbraio 2020, n. 11198; Cass. pen., sez. I, 11 febbraio 2014, n. 18117).
Tuttavia, avverte la Suprema Corte, la molestia e il turbamento di cui all'art. 660 c.p. non vanno confusi con le più gravi situazioni, materiali o morali, quali lo stato di ansia o paura, il timore per l'incolumità propria o altrui e l'alterazione delle abitudini di vita, che sono gli eventi che, disgiuntamente integrano il più grave reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p..
Riferimenti Normativi: