Diritto processuale penale
Giudizio
28 | 07 | 2022
Processo celebrato in carcere e violazione del principio della pubblicità dell’udienza
Riccardo Radi
Con sentenza n. 29943 del 6 luglio 2022, depositata il 27
luglio 2022 ha esaminato la questione relativa alla nullità del giudizio
derivante dalla mancanza di pubblicità dell'udienza, svoltasi non già nell'aula
del Tribunale, bensì all'interno di una casa circondariale. Tale modalità di
celebrazione dell'udienza si era resa necessaria in quanto, essendo l'imputato
sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41-bis ord.pen., lo stesso non
poteva essere tradotto dinanzi al Tribunale, dovendo partecipare al processo
nelle forme della videoconferenza ex art. 146, disp. att., cod. proc. pen. Poiché
il Tribunale non disponeva della strumentazione necessaria per espletare la
videoconferenza, l'udienza veniva celebrata all'interno del carcere.
La Suprema Corte ha stabilito che il principio della pubblicità dell'udienza può essere limitato solo in presenza delle specifiche ipotesi che, a mente dell'art. 471 c.p.p., consentono la celebrazione del processo "a porte chiuse", tra le quali non rientra l'impossibilità di svolgere l'udienza in videoconferenza per mancanza di idonea attrezzatura. Ciò detto, non è contestabile, nel caso di specie, il marcato rispetto della pubblicità dell'udienza, nel quale il processo si è svolto all'interno di un carcere, luogo per sua natura non liberamente aperto al pubblico. A tale conclusione si giunge valorizzando la nozione di "pubblicità" dell'udienza e la funzione che tale garanzia è diretta ad assolvere. Il tema in esame, invero, è stato ampiamente affrontato dalla giurisprudenza convenzionale e nazionale, ma essenzialmente con riguardo alla verifica della compatibilità o meno con il dettato di cui all'art. 6 CEDU di tipologie di procedimenti penali che, per previsione normativa, non contemplano la pubblicità dell'udienza. Occorre premettere che il diritto alla celebrazione del processo in pubblica udienza, oltre ad essere previsto dall'art. 471 c.p.p., trova fondamento nelle garanzie sottese all'equo processo e previste dall'art. E CEDU, lì dove si prevede espressamente che l'imputato ha diritto a che il processo a suo carico si svolga "pubblicamente". Si tratta di un diritto essenziale per garantire la correttezza del giudizio, posto che la pubblicità consente il controllo diffuso sull'operato del giudice e funge da prerequisito per evitare forme di abuso nell'esercizio della giurisdizione. La pubblicità del processo, pertanto, non risponde esclusivamente ad un interesse dell'imputato, bensì garantisce a qualsivoglia cittadino di verificare direttamente come la giustizia viene amministrata. La duplice finalità della pubblicità del giudizio è stata chiaramente espressa dalla Corte EDU, secondo cui la pubblicità della procedura tutela le persone sottoposte a giudizio da una giustizia segreta che si sottragga al controllo del pubblico; la pubblicità è anche uno dei mezzi che contribuiscono a preservare la fiducia nelle corti e nei tribunali e, rendendo trasparente l'amministrazione della giustizia, concorre a realizzare lo scopo dell'art. 6 CEDU. Lo svolgimento delle udienze in pubblico costituisce, pertanto, un principio fondamentale in una società democratica (Corte EDU Riepan c. Austria, § 27; Krestovskiy c. Russia, § 24; Sutter c. Svizzera, § 26). 3.3. La sentenza Riepan c.Austria del 14 novembre 2000, oltre che per le richiamate affermazioni di principio, risulta di particolare utilità alla risoluzione del caso in esame, in quanto riguardava una fattispecie similare, concernente il processo celebrato in un istituto penitenziario, a carico di un detenuto per reati commessi contro agenti penitenziari. In quel caso, la Corte EDU ha ritenuto che, ove pure la pubblicità dell'udienza non sia stata formalmente esclusa, la violazione può ugualmente derivare dal fatto che il processo si sia svolto con modalità tali da impedire, in c:oncreto, che terzi interessati potessero assistervi. In astratto, infatti, si è ritenuto che il semplice fatto che il processo si sia svolto in un carcere non porta necessariamente alla conclusione che esso sia privo di pubblicità, non rappresentando un impedimento assoluto neppure il fatto che ogni potenziale spettatore avrebbe dovuto sottoporsi a determinati controlli di identità e di sicurezza. Trattatasi di un principio pienamente condivisibile e che, peraltro, legittima la celebrazione dei processi nelle cosiddette "aule-bunker" spesso collocate nei perimetri di istituti carcerari ed alle quali è consentito l'accesso solo dopo aver superato controlli di sicurezza. Sottolinea la Corte EDU, tuttavia, che «un processo risponde al requisito della pubblicità solo se il pubblico è in grado di ottenere informazioni sulla sua data e sul suo luogo e se questo luogo è facilmente accessibile al pubblico. In molti casi queste condizioni saranno soddisfatte dal semplice fatto che un'udienza si svolge in un'aula di tribunale regolare abbastanza grande da accogliere gli spettatori. Tuttavia, lo svolgimento di un processo al di fuori di un'aula di tribunale regolare, in particolare in un luogo come una prigione, al quale il pubblico in generale non ha accesso in linea di principio, rappresenta un serio ostacolo al suo carattere pubblico. In tal caso, lo Stato ha l'obbligo di adottare misure compensative per garantire che il pubblico e i media siano debitamente informati del luogo dell'udienza e che sia loro concesso un accesso effettivo».
Alla luce delle coordinate ermeneutiche desumibili dalla citata pronuncia, è agevole ritenere che il rispetto del principio di pubblicità dell'udienza dibattimentale presuppone che, in concreto, il giudizio si svolga in un luogo facilmente accessibile, idoneo ad accogliere il pubblico e ordinariamente destinato alla celebrazione dei processi. Ove il dibattimento si tenga in un luogo diverso dalle aule del Tribunale, pertanto, è necessario che vi siano accorgimenti tali da garantire ugualmente l'effettiva pubblicità dell'udienza, il che presuppone non solo la predisposizione, ove necessario, di sistemi di agevole accesso, ma anche l'effettiva conoscenza e conoscibilità della celebrazione del giudizio in un determinato luogo, diverso da quello abitualmente a ciò deputato. In buona sostanza, la pubblicità dell'udienza presuppone che il quisque de populo sia posto concretamente nelle condizioni di poter agevolmente esercitare il diritto alla partecipazione all'udienza. La possibilità di assistere all'udienza deve essere libera e non subordinata alla dimostrazione di uno specifico interesse, deve potersi esercitare senza l'aggravio di particolari formalità e verifiche, se non quelle strettamente necessarie a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico e, infine, presuppone che l'udienza si svolga in un luogo a ciò deputato. Una volta accertata la violazione dell'art. 471, comma 1, c.p.p., si ritiene che la nullità non possa essere esclusa sulla base di una valutazione in concreto dell'assenza di pregiudizio per il diritto di difesa della parte interessata. Si tratta di un'affermazione non condivisibile per una pluralità di ragioni. In primo luogo, deve considerarsi che le nullità soggiacciono al principio di tassatività di cui all'art. 177 c.p.p., per effetto del quale, ove sia riscontrata una violazione di legge sanzionata ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., non è richiesto al giudice un ulteriore vaglio circa gli effetti prodotti dalla violazione di legge. Ciò comporta che il principio di pubblicità non può essere letto esclusivamente quale un corollario delle garanzie difensive riconosciute all'imputato, avendo una portata generale e rappresentando una regola posta a tutela di un interesse collettivo alla verifica delle modalità di esercizio della giurisdizione.
Riferimenti Normativi: