Diritto processuale penale
Giudizio
23 | 07 | 2021
Il principio di correlazione tra accusa e sentenza: il mutamento del fatto
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 28954 del 24 marzo 2021 (dep. 23 luglio
2021), la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi
fondamentali in tema di correlazione tra accusa e sentenza.
In base al principio enunciato dall'art. 521 c.p.p., ove il
pubblico ministero non abbia provveduto a modificare l'imputazione, il giudice
non può pronunciare sentenza per un “fatto” diverso da quello ivi descritto –
per tale intendendosi l’accadimento di ordine naturale dalle cui connotazioni e
circostanze soggettive ed oggettive, geografiche e temporali, poste in
correlazione tra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua
qualificazione giuridica – ma deve disporre con ordinanza la trasmissione degli
atti al pubblico ministero (Cass. pen., sez. un., 19 giugno 1996, n. 16).
In caso di inosservanza del principio di correlazione tra
accusa e sentenza discende, ai sensi dell’art. 522 c.p.p., la nullità della
sentenza che essendo, secondo un orientamento ormai consolidato, a regime
intermedio – in quanto verificatasi in primo grado – può essere dedotta fino
alla deliberazione della sentenza nel grado successivo ma non per la prima
volta in sede di legittimità (Cass. pen., sez. IV, 29 marzo 2017, n. 19043; Cass.
pen., sez. VI, 12 luglio 2012, n. 31436).
Per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti di difesa; l'indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, pertanto, non può esaurirsi nel mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia venuto a trovare nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Cass. pen., sez. un., 15 luglio 2010, n. 3655; Cass. pen., 15 marzo 2017, n. 17565).
A fondamento del principio di correlazione tra l'imputazione contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e la sentenza (oggetto del potere del giudice) sta l'evidente esigenza di assicurare all'imputato la piena possibilità di difendersi in rapporto a tutte le circostanze rilevanti del fatto che è oggetto dell'imputazione.
Il principio in parola non è violato ogni qualvolta siffatta possibilità non risulti sminuita: nei limiti di questa garanzia, quando nessun elemento che compone l'accusa sia sfuggito alla difesa dell'imputato, non si può parlare di mutamento del fatto e il giudice è libero di dare al fatto la qualificazione giuridica che ritenga più appropriata alle norme di diritto sostanziale; la nozione strutturale di "fatto", contenuta negli artt. 521 e 522 c.p.p., infatti, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa.
In altri termini, siffatta violazione non ricorre quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza (Cass. pen., sez. V, 25 novembre 2008, n. 2074; Cass. pen., sez. IV, 15 gennaio 2007, n. 10103): così, conclude la Corte, la diversità fra la data del fatto indicata nella imputazione e quella ritenuta nella sentenza di condanna non integra la nullità ai sensi dell'art. 522 c.p.p., qualora non abbia concretamente comportato una reale compromissione dei diritti difensivi.
Riferimenti Normativi: