Diritto penale
Delitti
27 | 07 | 2022
Il rilascio di false indicazioni in sede di richiesta per il riconoscimento del «reddito di cittadinanza»
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 29910 dell’8 giugno 2022 (dep. 27 luglio 2022), la seconda sezione della Corte di cassazione si è occupata del reato di rilascio e utilizzazione di false dichiarazioni o documenti in sede di richiesta per il riconoscimento del “reddito di cittadinanza”.
Il delitto di cui l'art. 7, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, è integrato per il solo fatto che il richiedente la misura di sostegno fornisca false indicazioni od ometta di rendere informazioni dovute, anche parziali, dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del c.d. "reddito di cittadinanza" (RdC), e ciò indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Cass. pen., sez. III, 25 ottobre 2019, n. 5289; Cass. pen., sez. II, 5 novembre 2020, n. 2402).
Si è messo in rilievo come, nell'ambito della risposta sanzionatoria dello Stato rispetto a condotte lato sensu fraudolente poste in essere nella formulazione delle richieste di acceso a misure di sostegno, ovvero a benefici (quale quello del patrocinio a spese dello Stato) riconosciuti alle categorie di cittadini in condizioni economiche svantaggiate, il dato caratterizzante la tipicità del fatto penalmente rilevante è rappresentato dalla violazione dei patto di leale collaborazione tra cittadini e Stato, in funzione antielusiva delle regole e dei limiti entro i quali si ritengono meritevoli di sostegno e aiuto specifiche categorie di appartenenti alla comunità. In questa prospettiva, già il dato della consapevole omissione di comunicazioni inerenti al profilo reddituale del richiedente, al pari dell'invio di dati e notizie non rispondenti al vero, costituisce di per sé condotta che espone a pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma.
La struttura del fatto tipico, come delineata dalla norma incriminatrice con particolare riguardo alla specificazione dell'elemento soggettivo, in uno con la lettura sistematica delle norme che disciplinano il sistema dei controlli - sul contenuto delle dichiarazioni presentate e sul rispetto dei requisiti che legittimano l'erogazione del RdC - conducono ad escludere rilevanza penale alle condotte commissive o omissive poste in essere dal richiedente l'accesso alla misura di sostegno del reddito quando manchi il collegamento funzionale tra quelle condotte e il risultato dell'indebita percezione della misura.
Il dato letterale contenuto nella norma che sanziona il rilascio e l'utilizzazione di false dichiarazioni o documenti in sede di richiesta per il riconoscimento del Rdc (art. 7, comma 1, L. 26/2019 cit.) descrive l'elemento soggettivo della fattispecie secondo lo standard proprio del dolo specifico, in ragione della finalità richiesta perché assuma rilevanza la condotta decettiva ("al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3").
La finalizzazione della condotta, osserva la Suprema Corte, non può ridursi alla verifica dell'atteggiamento psicologico tenuto dal soggetto agente nel caso di specie, indipendentemente dall'idoneità della condotta nel perseguire l'obiettivo descritto dalla norma (id est, l'indebito ottenimento della prestazione), risultando più aderente ad una concezione del principio di offensività coerente con i canoni costituzionali (Corte cost. n. 360 del 24 luglio 1995) la lettura della fattispecie incriminatrice in termini di reato di pericolo concreto, dovendosi apprezzare la capacità della condotta nell'incidere sulla rappresentazione, falsata e astrattamente idonea ad attribuire all'agente il possesso di requisiti mancanti per fruire della misura in esame (Cass. pen., sez. III, 15 settembre 2021, n. 44366, secondo la quale le false indicazioni dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del "reddito di cittadinanza" o le omissioni, anche parziali, di informazioni dovute, rilevano solo ove strumentali al conseguimento del beneficio, cui altrimenti non si avrebbe diritto). La lettura descritta risulta, inoltre, coerente con una delle funzioni tipiche del ricorso da parte del legislatore alla configurazione dell'elemento soggettivo in termini di dolo specifico, ossia quella di restringere l'ambito della punibilità rispetto a categorie di fatti che l'ordinamento già sanziona penalmente (come per la violazione dell'art. 483 c.p. o dell'art. 76, d.P.R. 445/2000).
La rilevanza del nesso funzionale tra le condotte lato sensu fraudolente e l'effettiva indebita percezione del contributo economico trova conferma anche nel sistema dei controlli e delle verifiche delle istanze di accesso alla misura, atteso che l'obbligo di trasmissione all'autorità giudiziaria della documentazione amministrativa contenente i risultati delle verifiche condotte, posto a carico dei soggetti pubblici cui è affidata tale attività di vigilanza (Comuni, INPS, Agenzia delle Entrate, Ispettorato nazionale del lavoro), è previsto per le ipotesi in cui dalle dichiarazioni mendaci accertate sia derivato il "conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc" (art. 7, comma 14, I. 26/2019, cit.); il che porta ad escludere che le condotte con cui si rappresenti una situazione difforme da quella reale, senza però incidere sul possesso effettivo dei requisiti richiesti per accedere alla misura di sostegno economico, siano considerate dal legislatore passibili di sanzione penale.
Riferimenti Normativi: