Diritto processuale civile
Processo di cognizione
23 | 07 | 2021
La riserva d'impugnazione contro le sentenze non definitive è necessaria soltanto per le impugnazioni principali non anche per quelle incidentali
Giovanna Spirito
La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza del
23 luglio 2021, n. 21173, è tornata sui presupposti per esperire l’impugnazione
incidentale tardiva.
A partire dalla sentenza a Sezioni Unite 7 novembre 1989, n.
4640, la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio secondo cui
l'art. 334 c.p.c. – che consente alla parte contro cui è stata proposta
impugnazione (o che è chiamata ad integrare il contraddittorio a norma
dell'art. 331 c.p.c.) di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza
subire le conseguenze dello spirare del termine ordinario o della propria
acquiescenza –, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in
situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga
analogo comportamento e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova
applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo
rispetto a quello investito dall'impugnazione principale.
È vero che una cospicua parte della giurisprudenza successiva, pur tenendo fermo il principio dell'impugnabilità in via incidentale di capi autonomi della sentenza rispetto a quelli oggetto dell'impugnazione in via principale, ha affermato che opererebbe pur sempre il limite dell'unicità formale della sentenza oggetto d'impugnazione. Non è meno vero, tuttavia, che tale assunto mal si concilia con l'evidenza normativa che vuole l'osservanza del termine stabilito dall'art. 325 c.p.c. soltanto per l'impugnazione principale e non già per l'impugnazione incidentale: che appunto, a’ termini dell'art. 334 c.p.c., è proponibile anche quando sia decorso il termine e perfino quando sia intervenuta acquiescenza. Né appare decisivo che il legislatore, nel delineare nella disposizione da ultimo citata i presupposti dell'impugnazione incidentale tardiva, abbia impiegato il termine "sentenza" al singolare, come pure nel successivo art. 335 c.p.c., quando disciplina la riunione preposta ad assicurare l'unità del processo d'impugnazione: l'uso del singolare "sentenza" si spiega agevolmente sol che si pensi che i testi degli artt. 334 e 335 c.p.c. furono redatti per far parte di un contesto normativo in cui, prima delle modificazioni introdotte dall'art. 35, L. 14 luglio 1950, n. 581, l'art. 339, comma 2, c.p.c., prevedeva che le sentenze parziali potessero essere impugnate soltanto con la sentenza definitiva, onde era logico identificare in quest'ultima quella "stessa sentenza" le cui separate impugnazioni dovevano essere riunite, anche d'ufficio, per essere decise in un solo processo. E sebbene nella nuova formulazione degli artt. 339 e 340 c.p.c. non si faccia cenno alla possibilità di esperire un'impugnazione differita della sentenza non definitiva che avvenga nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione incidentale tardiva, tale possibilità deve logicamente ammettersi proprio in relazione alla ratio che ispira l'art. 334 c.p.c.: e ciò indipendentemente da una preventiva riserva d'impugnazione, la cui necessità può giustificarsi, come emerge chiaramente dalle previsioni dell'art. 340 c.p.c., solo nell'ottica di una sua impugnazione successiva in via principale. In effetti, una volta che si ammetta che sull'unità "formale" della sentenza deve far premio l'unicità del processo, nel corso del quale più decisioni possono susseguirsi in progressiva definizione del disputatum, risulta agevole concludere che soltanto in riferimento all'esito conclusivo del singolo grado del giudizio è possibile, per ciascuno dei litiganti, valutare quale grado di soddisfacimento abbia in concreto ricevuto il suo interesse e quali siano i vantaggi e i possibili rischi di un'eventuale impugnazione.
La Suprema Corte, in conclusione, ha dato continuità all’orientamento secondo cui la riserva d'impugnazione contro le sentenze non definitive deve reputarsi necessaria soltanto per le impugnazioni principali, non anche per quelle incidentali, che possono essere tardivamente proposte dalle parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione principale e da quelle chiamate ad integrare il contraddittorio, a norma dell'art. 331 c.p.c., anche quando per esse sia decorso il termine o abbiano prestato acquiescenza alla sentenza; fermo restando, naturalmente, che il diritto all'impugnazione incidentale può sorgere concretamente solo con l'avvenuta proposizione dell'impugnazione principale, di talché se questa ultima viene dichiarata inammissibile, anche l'impugnazione incidentale nei confronti della sentenza non definitiva perderà la sua efficacia.
Riferimenti Normativi: