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Diritto penale

Delitti

26 | 07 | 2022

Ricettazione: la particolare esiguità del valore del bene ricettato

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 29702 del 4 maggio 2022 (dep. 26 luglio 2022), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata del delitto di ricettazione.

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, nella ricettazione, il dolo può ricorrere anche nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi a una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Cass. pen., sez. II, 21 aprile 2017, n. 25439).

In questa prospettiva, due sono quindi le possibilità che si possono in concreto presentare: a) l'agente si è posto il quesito circa la legittima provenienza della res, risolvendolo nel senso dell'indifferenza della soluzione; b) l'agente è stato negligente, poiché, pur sussistendo oggettivamente il dovere di sospettare circa l'illecita provenienza dell'oggetto, egli non si è posto il problema. Nel primo caso, sussiste il dolo eventuale, poiché il soggetto ha affrontato consapevolmente il rischio di ricevere una cosa che può provenire da delitto. Nel secondo caso, invece, la condotta tenuta è meramente colposa, in quanto il soggetto non si è avvalso degli ordinari canoni di prudenza e diligenza, per svolgere l'accertamento che la situazione concreta gli avrebbe imposto (Cass. pen., sez. II, 15 gennaio 2001, n. 14170).

In definitiva, nel delitto di ricettazione è ravvisabile il dolo eventuale quando la situazione fattuale - nella valutazione operata dal giudice di merito in conformità alle regole della logica e dell'esperienza - sia tale da fare ragionevolmente ritenere che non vi sia stata una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della res ma una consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza (Cass. pen., sez. II, 12 febbraio 1998, n. 3783).

Quanto all'ipotesi attenuata della particolare tenuità del fatto prevista dal secondo comma dell'art. 648 c.p., ai fini della configurabilità della stessa non ci si può riferire esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché, fra gli elementi da prendere in considerazione, vanno compresi tutti quelli indicati nell'art. 133 c.p., inclusa, quindi, la capacità a delinquere dell'agente (per tutte, tra le moltissime: Cass. pen., sez. VI, 2 febbraio 2011, n. 7554).

Peraltro, nel quadro di tale giurisprudenza, la Corte ha altresì precisato - esprimendo un orientamento parimenti consolidato - che, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, si deve sempre escludere la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine; soltanto se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, si può procedere alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi desumibili dall'art. 133 c.p., che consentono di configurare l'attenuante de qua, la quale va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (Cass. pen., sez. II, 6 dicembre 2013, n. 51818).

In altre parole, la particolare esiguità del valore del bene ricettato è un requisito necessario, ancorché non sufficiente, per il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 648 c.p.