Diritto amministrativo
Organizzazione amministrativa
23 | 07 | 2021
Legittima la previsione di un differente compenso (indennità) per i GOT e i VPO
Cristina Tonola
Con
sentenza n. 172 del 7 luglio 2021 (dep. 23 luglio 2021), la Corte
Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 3-bis, comma 1, lett. a), D.L. 2 ottobre 2008,
n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di
contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina), conv.
con mod. in L. 28 novembre 2008, n. 186, nella parte in cui sostituisce il
comma 1 e aggiunge il comma 1-bis all’art. 4, D.L.vo 28 luglio 1989, n.
273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22
settembre 1988, n. 449, recante norme per l’adeguamento dell’ordinamento
giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati
minorenni), sollevate dal Tribunale di Genova in riferimento agli artt. 3 e 97,
comma 2, della Costituzione.
La
disposizione censurata, nel prevedere che ai giudici onorari di tribunale (GOT)
spettino un’indennità di euro 98 “per le attività di udienza svolte nello
stesso giorno”, e un’ulteriore indennità di euro 98, ove il complessivo
impegno lavorativo per le suddette attività superi le cinque ore, impedirebbe
di corrispondere un compenso anche per il disbrigo fuori udienza delle
incombenze ricordate. Diversamente, il medesimo art. 4, attraverso i commi 2 e
2-bis, consentirebbe ai vice procuratori onorari (VPO) di ottenere un
compenso non soltanto per la partecipazione ad una o più udienze, ma anche per ogni
altra attività, diversa da quella di udienza, loro delegata.
Secondo
un costante orientamento, la violazione del principio di uguaglianza sussiste
solo qualora situazioni identiche, o comunque omogenee, siano disciplinate in
modo ingiustificatamente diverso: essa, invece, non si verifica quando alla
diversità di disciplina corrispondono situazioni non assimilabili (Corte Cost.,
24 luglio 2020, n. 165; Corte Cost. 25 giugno 2020, n. 127).
Ciò
premesso, risulta errato il presupposto ermeneutico – appunto quello della
omogeneità delle situazioni messe a raffronto – delle questioni di legittimità
in esame: come si desume dall’evoluzione normativa che ha interessato la
materia, infatti, la differente disciplina del compenso dettata per le due
figure di magistrato onorario è giustificata dalla diversità delle funzioni a
ciascuna di esse, nel tempo, attribuite.
Istituita
dall’art. 43-bis, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),
per l’attribuzione di una funzione di mera supplenza della magistratura togata
(Corte Cost., ord. 14 gennaio 2021, n. 4), la figura del GOT è stata successivamente
impiegata per fronteggiare un arretrato di dimensioni crescenti, fino a vedersi
assegnare anche attività autonome, che tuttavia erano circoscritte alla
celebrazione delle udienze.
Analoga era la condizione originaria dei VPO, il cui impiego, allo stesso modo, appariva in sostanza calibrato sulla sola partecipazione alle udienze (art. 72, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12). Successivamente, in forza della clausola generale contenuta nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 71, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e per effetto delle disposizioni di cui al D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il catalogo delle attività delegabili ai VPO è stato ampliato, attribuendo loro anche funzioni indipendenti dalla partecipazione alle udienze (ad esempio, la formulazione dell’imputazione o la redazione della richiesta di archiviazione). Non essendo stato contestualmente modificato l’art. 4, D.L.vo n. 273/1989 cit., tuttavia, queste ultime attività non potevano essere remunerate, appunto perché diverse dalla partecipazione all’udienza, unico criterio normativo all’epoca contemplato per la corresponsione del compenso. Tale norma è stata, così, modificata dell’art. 3-bis del D.L. n. 151/2008 cit., nel senso del riconoscimento della spettanza dell’indennità ai VPO anche per lo svolgimento di attività delegate diverse e più ampie di quella consistente nel sostenere la pubblica accusa in udienza.
Si tratta, dunque – conclude la Consulta – di situazioni non comparabili, in quanto non omogenee (Corte Cost., ord. 9 marzo 2020, n. 46), con la conseguenza che deve ritenersi giustificata la diversa disciplina riferita al compenso, nel pieno rispetto del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. e, di conseguenza, anche del principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione.
Riferimenti Normativi: