Diritto processuale civile
Processo di cognizione
22 | 06 | 2021
L’improponibilità della domanda giudiziale frazionata e le relative eccezioni
Giovanna Spirito
La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza 22 giugno 2021, n. 17813, è tornata sulla questione dell’abuso del processo.
La Corte ha ribadito che le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inseriscono nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale divieto processuale non opera quando l'attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria le parti. La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti.
Del resto, la stessa Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (sent. n. 23726 del 15 novembre 2007), ha già avuto modo di affermare il principio per cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un "unico rapporto obbligatorio", di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto la scissione del contenuto dell'obbligazione, così operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.
Il principio dell'infrazionabilità, tuttavia, non comporta inevitabilmente che il creditore debba agire nello stesso processo per far valere diritti di credito diversi, distinti ed autonomi, anche se riferibili ad un medesimo rapporto complesso intercorrente tra le medesime parti. D'altra parte, il creditore può, finanche in relazione ad un singolo, unico credito, agire con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e con il procedimento sommario di cognizione per la parte residua senza per questo incorrere in un abuso dello strumento processuale per frazionamento del credito. In effetti, l'onere di agire contestualmente per crediti distinti, complica e ritarda di molto la possibilità di soddisfazione del creditore, traducendosi quasi sempre in un allungamento dei tempi del processo, dovendo l'istruttoria svilupparsi contemporaneamente in relazione a numerosi fatti, ontologicamente diversi ed eventualmente tra loro distanti nel tempo. è verosimile che, per questa via, il processo (lungi dal costituire un agile strumento di realizzazione del credito) finisca per divenire un contenitore eterogeneo smarrendo ogni duttilità, in violazione del principio di economia processuale, inteso come principio di proporzionalità nell'uso della giurisdizione.
La Suprema Corte, dunque, dopo aver ribadito il divieto di tutela frazionata del singolo diritto di credito in plurime richieste giudiziali di adempimento – già espresso dalle Sezioni Unite con sentenza 16 febbraio 2017, n. 4090 –, ha affermato il principio generale per il quale, al contrario, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, pur se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi: essendo una questione di diritto sostanziale, la verifica se la pretesa creditoria azionata sia da considerare come un unico diritto di credito (non suscettibile di tutela processuale frazionata) ovvero se si tratti della sommatoria delle prestazioni dovute in conseguenza di crediti distinti.
Riferimenti Normativi: