Diritto processuale penale
Procedimenti speciali
21 | 07 | 2022
Il sostituto processuale del difensore, anche con delega ad hoc, non può patteggiare
Riccardo Radi
La sesta sezione penale
della Corte di Cassazione, con sentenza n. 28999 del 21 giugno 2022, depositata
il 21 luglio 2022, ha ribadito che il sostituto processuale del difensore non
può patteggiare.
Nel caso in esame il
sostituto del difensore aveva depositata nomina a sostituto processuale ex art.
102 c.p.p. che comprendeva espressamente “i poteri e le facoltà di legge per
l’espletamento degli incombenti compresi quello di presentare istanza di
patteggiamento”.
Ma dal fascicolo non
risulta che il dominus abbia quantificato la pena da concordare: risulta
piuttosto dal verbale che sia stata determinata dal sostituto in udienza.
La Suprema Corte ha
sottolineato che il sostituto del difensore non può patteggiare la pena per
conto dell’imputato. E ciò perché i poteri che il cliente conferisce
all’avvocato con la procura speciale vanno oltre quelli tipici connessi allo
svolgimento del mandato difensivo e dunque non possono essere delegati alla
“riserva”.
La procura speciale a
patteggiare, tuttavia, è conferita al difensore per la qualità della persona:
il relativo potere non rientra fra quelli che ex art. 102 c.p.p. può esercitare
il sostituto, mero messo del titolare.
L’accordo per l’applicazione di pena su richiesta delle parti, concluso con il pubblico ministero dal sostituto processuale, nominato dal difensore al quale l’imputato abbia rilasciato procura speciale, è nullo, in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano, stante la natura particolare dell’atto dispositivo in vista del quale vengono conferiti, per l’intuitu personae ed esulano da quelli tipici connessi allo svolgimento del mandato difensivo, sicché non possono esser compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dell’art. 102 c.p.p. che è mero nuncius.
Su queste basi è stato accolto il ricorso proposto dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello: la sentenza viene annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi al Tribunale per l’ulteriore corso.
Riferimenti Normativi: