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Diritto processuale penale

Procedimenti speciali

21 | 07 | 2022

Il sostituto processuale del difensore, anche con delega ad hoc, non può patteggiare

Riccardo Radi

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 28999 del 21 giugno 2022, depositata il 21 luglio 2022, ha ribadito che il sostituto processuale del difensore non può patteggiare.

Nel caso in esame il sostituto del difensore aveva depositata nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. che comprendeva espressamente “i poteri e le facoltà di legge per l’espletamento degli incombenti compresi quello di presentare istanza di patteggiamento”.

Ma dal fascicolo non risulta che il dominus abbia quantificato la pena da concordare: risulta piuttosto dal verbale che sia stata determinata dal sostituto in udienza.

La Suprema Corte ha sottolineato che il sostituto del difensore non può patteggiare la pena per conto dell’imputato. E ciò perché i poteri che il cliente conferisce all’avvocato con la procura speciale vanno oltre quelli tipici connessi allo svolgimento del mandato difensivo e dunque non possono essere delegati alla “riserva”.

La procura speciale a patteggiare, tuttavia, è conferita al difensore per la qualità della persona: il relativo potere non rientra fra quelli che ex art. 102 c.p.p. può esercitare il sostituto, mero messo del titolare.

L’accordo per l’applicazione di pena su richiesta delle parti, concluso con il pubblico ministero dal sostituto processuale, nominato dal difensore al quale l’imputato abbia rilasciato procura speciale, è nullo, in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano, stante la natura particolare dell’atto dispositivo in vista del quale vengono conferiti, per l’intuitu personae ed esulano da quelli tipici connessi allo svolgimento del mandato difensivo, sicché non possono esser compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dell’art. 102 c.p.p. che è mero nuncius.

Su queste basi è stato accolto il ricorso proposto dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello: la sentenza viene annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi al Tribunale per l’ulteriore corso.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 102 c.p.p.
  • Art. 444 c.p.p.