Diritto civile
Persone e Famiglia
23 | 07 | 2021
L’assoggettamento dei beni del fondo patrimoniale ad azione esecutiva
Flaminia Schiavoni
La
terza sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza del 23 luglio 2021, n. 21184,
è tornata sul tema della destinazione del fondo patrimoniale e degli atti di
disposizione dei beni dello stesso.
La
costituzione del fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) è funzionale a far fronte
ai bisogni della famiglia, intesi come esigenze di vita dei suoi componenti
considerate anche con una certa ampiezza, ricomprendendo in esso, oltre alle
esigenze primarie attinenti alla vita della famiglia (mantenimento, abitazione,
educazione della prole e dei componenti il nucleo, cure mediche, ecc.), in
conformità con il potere di indirizzo della vita familiare in capo ai coniugi,
anche i bisogni relativi allo sviluppo stesso della famiglia, nonché al
potenziamento della sua capacità lavorativa.
La
norma non si riferisce alla cosiddetta famiglia parentale bensì alla famiglia
nucleare: in essa sono compresi i figli legittimi, naturali ed adottivi dei
coniugi, minori e maggiorenni non autonomi patrimonialmente, nonché, secondo la
dottrina, gli affiliati e i minori in affidamento temporaneo; in quest’ultimo
caso, in considerazione del fatto che i coniugi sono tenuti al mantenimento di
tali soggetti (Cass. civ., sez. I, 4 settembre 2019, n. 22069).
Secondo
un risalente orientamento giurisprudenziale, l'onere della prova
dell'estraneità dell'obbligazione di bisogni della famiglia, ai sensi dell'art.
170 c.c., e della relativa consapevolezza da parte del creditore grava sui
coniugi che hanno costituito il fondo patrimoniale e che la destinazione del
debito ai bisogni della famiglia, cui la norma citata fa riferimento, deve
essere intesa non in senso restrittivo, ossia in relazione alla necessità di
soddisfare le esigenze essenziali del nucleo familiare, ma anche – analogamente
a quanto avveniva per i frutti dei beni dotali prima della riforma di cui alla legge
n. 151 del 1975 – con riguardo alle più ampie e varie esigenze dirette al pieno
mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento
delle sue capacità lavorative, con esclusione delle sole esigenze voluttuarie o
caratterizzate da intenti meramente speculativi (Cass. civ., sez. I, 18
settembre 2001, n. 11683).
L'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità vede, nell'art. 169 c.c., la tutela della libertà negoziale con la conseguenza che, la specifica stipulazione, nel contratto di mutuo ipotecario, relativa alla sottoponibilità dei beni del fondo patrimoniale ad azione esecutiva, rende ultronea l'eventuale autorizzazione del giudice tutelare, pur in presenza di un figlio minorenne. Pur in presenza di figli minori, la preventiva autorizzazione del giudice al compimento di atti di disposizione, indicati in tale disposizione, è applicabile solo in mancanza di un'espressa pattuizione in deroga contenuta nell'atto di costituzione del fondo (Cass. civ., sez. I, 4 settembre 2019, n. 22069).
Peraltro, anche la giurisprudenza meno recente della Suprema Corte propendeva per un'interpretazione valorizzatrice della funzione di garanzia dei beni del fondo patrimoniale per i debiti contratti nell'interesse familiare, affermando che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 170 c.c. e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, non possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi, qualunque clausola sia stata inserita nell'atto di costituzione circa le modalità di disposizione degli stessi in difformità da quanto stabilito dal citato art. 169 c.c.; tuttavia, nel caso in cui i coniugi o uno di essi abbiano assunto obbligazioni nell'interesse della famiglia, qualora risultino inadempienti alle stesse, il creditore può procedere all'iscrizione d'ipoteca sui beni costituiti nel fondo, attesa la funzione di garanzia che essi assolvono per il creditore, in quanto correlati al soddisfacimento delle esigenze familiari (Cass. civ., sez. I, 4 giugno 2010, n. 13622).
Riferimenti Normativi: