Diritto processuale penale
Impugnazione
23 | 07 | 2021
Le misure cautelari reali e personali: il differente regime di impugnazione
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 28944 del 7 maggio 2021 (dep. 23 luglio
2021), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito le
differenze, in tema di impugnazione delle misure cautelari, tra i provvedimenti
reali e quelli personali.
Avverso i provvedimenti di sequestro preventivo o probatorio,
il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per tale
intendendosi sia errores in iudicando o in procedendo, sia
quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo
posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante ovvero privo dei
requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza (Cass. pen., sez. un.,
26 maggio 2008, n. 25932).
In particolare, nella violazione di legge deducibile ai sensi
dell'art. 325, comma 1, c.p.p. vi rientrano tanto la mancanza assoluta di
motivazione, quanto la presenza di una motivazione meramente apparente, ma non
l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto
attraverso lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma
1, lett. e) c.p.p. (Cass. pen., sez. VI, 21 gennaio 2009, n. 7472; Cass. pen., sez.
V, 26 giugno 2010, n. 35532).
La Corte di Cassazione ha reputato manifestamente infondata
la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 325 c.p.p., per contrasto
con l'art. 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente il ricorso
in sede di legittimità anche per manifesta illogicità della motivazione; si
tratta, a ben vedere, di una scelta del legislatore dettata da evidenti motivi
di economia processuale, ossia di riservare il ricorso soltanto a gravi
violazioni di legge e non anche ad imprecisioni o carenze nella esposizione dei
motivi che avevano legittimato la decisione impugnata (Cass. pen., sez. V, 25
settembre 2000, n. 4066). Né tantomeno la disparità di trattamento rispetto al
ricorso avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari personali può
ritenersi irrazionale ovvero contraria ai principi di eguaglianza e di difesa
sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.
La stessa Corte Costituzionale ha avuto modo di tracciare il discrimen
proprio sul piano della diversa tutela apprestata dall'ordinamento,
rispettivamente, ai beni della libertà personale e della libertà patrimoniale.
Sono differenti, infatti, i valori che l'ordinamento prende in considerazione: da un lato, l'inviolabilità della libertà personale, e, dall'altro, la libera disponibilità dei beni, che la legge ben può contemperare in funzione degli interessi collettivi che vengono ad essere coinvolti. Ciò comporta, dunque, la possibilità di costruire differentemente il "potere" del giudice di adottare le misure e, conseguentemente, la tipologia del controllo in sede di gravame, con i naturali riverberi che da ciò scaturiscono sul piano della difesa che gli interessati possono sviluppare (Corte Cost., n. 48 del 1994; Corte Cost. n. 176 del 1994; Corte Cost., n. 229 del 1994).
Per quanto riguardo la valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto della misura ablatoria, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando – sia pure sommariamente – le ragioni che rendono allo stato sostenibile l'impostazione accusatoria (Cass. pen., sez. V, 26 gennaio 2010, n. 18078; Cass. pen., sez. IV, 14 marzo 2012, n. 15448): mentre per la applicazione delle misure cautelari personali è necessario un giudizio di probabilità di colpevolezza dell'indagato, in relazione ad uno o più reati contestati, fondato su una valutazione di gravità degli indizi a suo carico, per l'applicazione delle misure cautelari reali è sufficiente e necessaria la sussistenza del fumus commissi delicti, ovvero una verifica delle risultanze processuali che consenta di ricondurre alla figura astratta del reato contestato la fattispecie concreta e renda plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato.
Riferimenti Normativi: