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Diritto civile

Società

23 | 07 | 2021

Il valore negoziale del silenzio e la rinuncia tacita al compenso da parte dell'amministratore di una società

Valerio de Gioia

La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con ordinanza del 23 luglio 2021, n. 21172, ha indicato i presupposti per la rinuncia tacita al compenso da parte dell'amministratore di una società.

In ordine al ruolo dell'amministratore unico o del consigliere di amministrazione di una società per azioni, le Sezioni Unite hanno chiarito che sussiste tra le parti un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c. (Cass. civ., sez. un. 20 gennaio 2017, n. 1545). In linea con tale insegnamento si è poi di recente ribadito il principio, già presente nella giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, 1° aprile 2009, n. 7961 e Cass. civ., sez. lav., 26 febbraio 2002, n. 2861, entrambe rese in tema di società cooperative a responsabilità limitata), per cui nelle società di capitali deve considerarsi legittima la clausola statutaria che preveda la gratuità dell'incarico (Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2019, n. 285). Il venir meno del diritto dell'amministratore al compenso può, però, discendere anche dalla rinuncia dell'interessato (Cass. civ., sez. VI, 3 ottobre 2018, n. 24139): ciò in quanto il diritto in questione è senz'altro disponibile (Cass. civ., sez. lav., 21 giugno 2017, n. 15382; Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 1976, n. 243). 

Tale rinuncia non deve essere necessariamente espressa: essa deve però potersi desumere da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa. Valgono, al riguardo, i generali principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al silenzio: affinché il silenzio possa assumere valore negoziale, occorre o che il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, o che, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti e alle loro relazioni di affari, il tacere di una possa intendersi come adesione alla volontà dell'altra (Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2014, n. 10533; Cass. civ., sez. lav., 16 marzo 2007, n. 6162; Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2004, n. 3403; Cass. civ., sez. II, 14 giugno 1997, n. 5363, secondo cui il creditore che accetta un pagamento parziale, che il debitore esegue espressamente a titolo di saldo del maggior importo giudizialmente preteso, senza replicare alcunché, non perciò rinuncia al credito o rimette il debito). E così, per la rinuncia tacita è necessario un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà dismissiva del diritto; infatti, al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni (Cass. civ., sez. VI, 5 febbraio 2018, n. 2739). La rinuncia all'emolumento, da parte dell'amministratore, può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà abdicativa, non essendo sufficiente la mera inerzia o il silenzio (Cass. civ., sez. VI, 3 ottobre 2018, n. 24139). Il principio secondo il quale il silenzio, in alcuni casi, può essere rilevante giuridicamente poggia sul rilievo per cui, in presenza di determinati fatti o situazioni, la condotta inattiva della parte viene ad assumere un preciso significato. In tali ipotesi, il valore negoziale attribuito al comportamento omissivo discende dai principi di autoresponsabilità e di affidamento: né l'autore del contegno omissivo, né altri soggetti interessati possono difatti ignorare, nelle evenienze date, il significato concludente di quell'inerzia. Diversa è la situazione che si determina quando si è al cospetto di una mera inattività, a un silenzio puro e semplice: una tale condotta è giuridicamente non significativa proprio in quanto ad essa non può attribuirsi un significato negoziale (sempre che, beninteso, la legge non disponga altrimenti: ad es. art. 1399, comma 4, art. 1597, comma 1, art. 1712, comma 2, art. 2301, comma 2, c.c.); il detto contegno di inerzia non giustifica, quindi, l'affidamento quanto alla venuta ad esistenza del negozio e, per riflesso, non onera chi lo tiene di valutare l'ipotetica - ma di fatto insussistente - impegnatività del comportamento tenuto. 

Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema corte ha enunciato il seguente principio di diritto: la rinuncia al compenso da parte dell'amministratore può trovare espressione in un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto; a tal fine è pertanto necessario che l'atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell'emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 1399 c.c.
  • Art. 1597 c.c.
  • Art. 1712 c.c.
  • Art. 2301 c.c.
  • Art. 409 c.p.c.