Diritto processuale penale
21 | 07 | 2022
La confisca «senza condanna»
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 28757 del 7 luglio 2022 (dep. 21 luglio 2022), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi della confisca in assenza di condanna.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si può procedere alla confisca in assenza di condanna per intervenuta estinzione del reato a seguito di prescrizione anche quando sia "per equivalente", sempre che rientri in una delle ipotesi previste dall'art. 322-ter c.p., giacché il richiamo contenuto nell'art. 578-bis c.p.p. alla confisca di cui all'art. 322-ter c.p. non è limitato ai soli casi di confisca diretta di cui al primo comma dell'art. 322-ter medesimo (Cass. pen., sez. II, 2 aprile 2021, n. 19645). Il sequestro preventivo finalizzato a garantire l'esecuzione della confisca obbligatoria ha una funzione tipicamente "cautelare" essendo funzionale a garantire che i beni oggetto del vincolo siano disponibili al momento dell'emissione della sentenza definitiva di condanna. La legittimità del vincolo cautelare è, dunque, strettamente correlata a quella del provvedimento definitivo di confisca, e dunque alla esistenza di elementi che, seppure con valutazione incidentale allo "stato degli atti", lascino prevedere che all'esito della progressione processuale sia imponibile il vincolo definitivo.
All'esito di un elaborato percorso giurisprudenziale e normativo, si è giunti a legittimare espressamente la confisca obbligatoria in caso di estinzione del reato per prescrizione, sempre che dalla sentenza che la dichiara emerga un "sostanziale" accertamento di responsabilità: l'art. 578-bis c.p.p. (introdotto dal D.L.vo 1 marzo 2018, n. 21) impone infatti ai giudici dell'impugnazione l'accertamento di responsabilità anche in caso di decorso del termine di prescrizione ai soli fini della verifica della legittimità della confisca obbligatoria (in materia di vincoli reali correlati a resti urbanistici: Cass. pen., sez. III, 11 aprile 2019, n. 22034). La novella è stata preceduta da rilevanti sentenze pronunciate dalle Alte Corti: già con la sentenza "Lucci" del 2015 le Sezioni unite della Cassazione avevano affermato che il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 c.p., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322 ter c.p., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una "precedente pronuncia di condanna" e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2015, n. 31617). Si tratta di una scelta ermeneutica che si pone in linea di continuità con le indicazioni contenute nella sentenza "Varvara" della Corte costituzionale (n. 49 del 14 gennaio 2015) con la quale è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), impugnato, in riferimento agli artt. 2, 9, 32, 41, 42 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui avrebbe ostato alla applicazione la confisca urbanistica nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato, anche nei casi in cui la responsabilità penale fosse stata accertata in via "sostanziale" in tutti i suoi elementi.Infine la Corte europea nella sentenza di Grande Camera G.I.E.M. v. Italia ha esplicitamente affermato, contrastando le affermazioni contenute nella sentenza pronunciata da una sezione semplice della Corte Edu nel caso Varvara v. Italia (sez. II, 29 ottobre 2013) la compatibilità con l'art.7 della Convenzione EDU della confische fondate su accertamenti "sostanziali" di responsabilità contenuti nel provvedimento che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione (Corte Edu G.I.E.M. v. Italia, 28 giugno 2018, § 261).
Il sistema ha trovato la sua composizione definitiva, come si è detto, con l'inserimento nel codice dell'art. 578-bis che impone al giudice di appello ed alla Cassazione di decidere sulla responsabilità ai soli fini della confisca in tutti i casi di confisca obbligatoria. Dal sistema descritto e dalla natura servente del vincolo imposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p. rispetto al provvedimento definitivo di confisca deriva pertanto la legittimità del vincolo cautelare anche nei casi in cui si deduca il decorso del termine di prescrizione nel corso del giudizio di appello. Si afferma cioè che il decorso del termine di prescrizione non ha effetti sul sequestro preventivo funzionale a garantire l'esecuzione della confisca obbligatoria dato che questa, se vi sono gli elementi per l'accertamento di responsabilità sostanziale, può essere disposta ai sensi dell'art. 578-bis c.p.p anche se il reato è estinto per prescrizione; pertanto il correlato vincolo cautelare disposto ai sensi dell'art. 321 comma 2, c.p.p., trova la sua legittimazione, indipendentemente dal decorso dei termini di prescrizione, nella perdurante sussistenza dei tipici presupposti che legittimano la cautela reale (fumus e periculum in mora) (Cass. pen., sez. II, 23 ottobre 2019, n. 48632).
Riferimenti Normativi: