libero accesso

Diritto amministrativo

Responsabilità

23 | 07 | 2021

La responsabilità della P.A. per i danni derivanti dalla omessa manutenzione delle strade

Cristina Tonola

La quinta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5525 del 23 luglio 2021, ha delineato i presupposti di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni connessi alla manutenzione delle strade e delle pertinenze.

In termini generali, la responsabilità sulle barriere stradali non può che competere al proprietario o gestore della strada in cui esse si collocano, con ciò che ne consegue anche in punto di relativi obblighi d’installazione e manutenzione.

In tale prospettiva, le barriere ben possono essere qualificate alla stregua di pertinenze stradali: come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in relazione alla responsabilità per danni cagionati da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, così che, ove si lamenti un danno derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell’utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un’adeguata barriera avrebbe potuto opporre all’urto da parte del mezzo (Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2020, n. 26527; Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2015, n. 9547; Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2011, n. 6537).

La responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputi sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche.

In tal senso, la giurisprudenza ha precisato che: a) per le strade aperte al traffico l'ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa  e, a maggior ragione, per un'anomalia relativa agli strumenti di protezione istallati; b) è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; c) l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima – al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto – integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode.

Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito sia applicabile, in linea generale, l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. civ. sez. III, 22 marzo 2011, n. 6537; Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. civ., sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2308; Cass. civ., sez. III, 3 aprile 2009, n. 8157). 

Tale responsabilità, peraltro, è configurabile a prescindere dalla relativa intrinseca dannosità o pericolosità per persone o cose, in quanto pure le cose normalmente innocue sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannosa in ragione di particolari circostanze o in conseguenza di un processo provocato da elementi esterni (Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651). Ne consegue che, ove il sinistro sia riconducibile – anche in parte – all'assenza o all'inadeguatezza di barriere di protezione, non vale ad interrompere il rapporto di derivazione causale e ad integrare il fortuito la mera circostanza che a determinare il sinistro abbia contribuito la condotta colposa dell'utente (dovendosi individuare il fortuito in ciò che interrompe il nesso col pericolo insito nella cosa e non in ciò che concorre a concretizzarlo).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2051 c.c.