Diritto penale
Delitti
19 | 07 | 2022
La rilevanza penale della diffamazione e la liquidazione dei danni morali
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 27969 dell’8 aprile 2022 (dep. 19 luglio 2022), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi del reato di diffamazione ex art. 595 c.p., con particolare riferimento, da un lato, alla scriminante del diritto di cronaca e alla causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599 c.p.; dall'altro, alla liquidazione dei danni morali derivanti dal reato.
Il diritto di cronaca giornalistica, invero, costituisce un aspetto essenziale del diritto di libertà di manifestazione del pensiero riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione e può, pertanto, essere esercitato anche quando ne derivi una lesione all'altrui reputazione, atteggiandosi a causa di giustificazione ai sensi dell'art. 51, c.p.; tale diritto, però, non è assoluto ed i suoi limiti, in aderenza proprio alle finalità sociali che persegue, vanno ravvisati: a) nella necessità che l'esposizione della notizia sia obiettiva e serena, nel senso che non si tratti di una incivile denigrazione dell'altrui personalità; b) nella necessità che esista un pubblico interesse alla conoscenza dei fatti; C) nella necessità che la notizia pubblicata sia vera, o almeno sia stata seriamente accertata (Cass. pen., sez. V, 26 maggio 1983, n. 7776).
L'esercizio del diritto di cronaca ha, pertanto, efficacia scriminante riguardo al fatto diffamatorio a condizione che la notizia divulgata, oltre che socialmente rilevante e descritta con continenza espressiva, sia vera, il che implica che sia riportata in modo completo (ex plurimis, Cass. pen., sez. V, 4 novembre 2010, n. 44024).
Tale scriminante è certamente configurabile qualora la notizia pubblicata sia vera anche indipendentemente dalla verità del fatto che ne costituisce oggetto, purché la notizia stessa sia di interesse pubblico, anche in relazione ai soggetti coinvolti e sia presentata oggettivamente come tale e non come verità del fatto narrato (Cass. pen., sez. V, 14 gennaio 2010, n. 11897).
Proprio il fondamento costituzionale del diritto di cronaca implica che tale diritto, per essere esercitato, non richieda necessariamente la qualifica di giornalista professionista da parte di chi riporta una notizia, utilizzando gli strumenti di manifestazione del pensiero messi a disposizione dalle tecniche di comunicazione, essendo sufficiente che la notizia stessa si inserisca e sia percepibile da terzi all'interno di un circuito narrativo.
Quanto alla causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599, comma 2, c.p., secondo la giurisprudenza di legittimità questa sussiste, non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi di un illecito codificato, ma anche quando consiste nella lesione di regole di civile convivenza, purché apprezzabile alla stregua di un giudizio oggettivo, con conseguente esclusione della rilevanza della mera percezione negativa che di detta violazione abbia avuto l'agente (Cass. pen., sez. V, 9 marzo 2018, n. 21133; Cass. pen., sez. V; 18 marzo 2014, n. 25421).
Appare, pertanto, assolutamente ovvio come non possa costituire "fatto ingiusto", rispetto alle offese indirizzate al soggetto passivo del reato, la condotta posta in essere dalla vittima della diffamazione, che costituisca esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento giuridico, come, ad esempio, il diritto di critica politica ovvero possa trovare astrattamente giustificazione in disposizioni normative (Cass. pen., sez. V, 22 febbraio 2018, n. 27922).
Sotto altro profilo, in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (Cass. pen., sez. VI, 12 settembre 2018, n. 48086).
Principi specificamente ribaditi proprio con riferimento al delitto ex art. 595, c.p. laddove si è evidenziato che è legittimo il ricorso al notorio e alle presunzioni nella prova del danno, nella specie derivante da lesione alla reputazione a mezzo di programma televisivo, considerato che, in base all'"id quod plerumque accidit", si può presumere, che tale lesione abbia arrecato alla persona offesa una sofferenza morale meritevole di ristoro; inoltre, l'automatismo del relativo nesso causale è, in tal caso, di tale evidenza da far sì che il relativo onere di allegazione possa ritenersi soddisfatto attraverso il richiamo (anche per "relationem" rispetto all'imputazione contestata) al contenuto e alle modalità di diffusione delle affermazioni lesive (Cass. pen., sez. V, 28 ottobre 2011, n. 6481).
Riferimenti Normativi: