Diritto penale
Delitti
19 | 07 | 2022
Il reato di bancarotta fraudolenta impropria
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 27962 dell’8 aprile 2022 (dep. 19 luglio 2022), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata del reato di bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267.
In tema di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato.
In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di operazione dolosa relativamente al protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società (Cass. pen., sez. V, 25 settembre 2014, n. 47621).
Può affermarsi, pertanto, che costituisce oramai "diritto vivente" l'approdo interpretativo secondo cui le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali, assistenziali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Cass. pen., sez. V, 5 aprile 2019, n. 30735; Cass. pen., sez. V, 19 febbraio 2018, n. 24752).
Si è chiarito, altresì, come, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, comma 2, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompano il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 c.p., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé (Cass. pen., sez. V, 16 ottobre 2013, n. 8413; Cass. pen., sez. V, 20 maggio 2014, n. 40998).
Sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato, infine, si è opportunamente sottolineato come, in tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato sia configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Cass. pen., sez. V, 1 ottobre 2015, n. 45672).
Pertanto, sostanziandosi il fallimento determinato da operazioni dolose, in un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà dell'amministratore della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società, nonché dell'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare (Cass. pen., sez. V, 3 aprile 2014, n. 38728).
Riferimenti Normativi: