Diritto civile
Obbligazioni
23 | 07 | 2021
Infondate le questioni di illegittimità costituzionale sollevate con riferimento alla disciplina della responsabilità civile dei magistrati
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 169 del 27 maggio 2021 (dep. 23 luglio 2021),
la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 9, comma 1, della L. 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento
dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile
dei magistrati), come modificato dall’art. 6, comma 1, della L. 27 febbraio
2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati), sollevate –
in riferimento agli artt. 3, 101, comma 2, 104, comma 1, e 108 della
Costituzione –, dal Tribunale ordinario di Salerno.
Secondo il giudice a quo, a fronte degli interventi operati
dalla L. n. 18/2015, l’unica interpretazione possibile dell’art. 9, comma 1, L.
n. 117/1988 sarebbe la seguente: il tribunale adito con l’azione risarcitoria
dovrebbe trasmettere immediatamente copia degli atti al procuratore generale,
il quale, a sua volta, sarebbe tenuto – per il solo fatto della proposizione
della domanda e a prescindere da ogni valutazione prognostica sulla sua
fondatezza – ad esercitare l’azione disciplinare nei confronti del magistrato
per i fatti posti a base della domanda.
Tuttavia, rileva la Consulta, tale presupposto ermeneutico risulta
non corretto: pur nell’attuale assenza di una espressa indicazione in tal
senso, il rimettente ricava dal disposto della norma censurata l’obbligo, per
il giudice investito dell’azione di risarcimento di danni cagionati da
magistrati ordinari nell’esercizio delle loro funzioni, di rimettere copia degli
atti al procuratore generale presso la corte di cassazione.
Già prima di tale riforma – allorquando la disposizione
denunciata collegava l’obbligo di esercizio dell’azione disciplinare alla
dichiarazione di ammissibilità della domanda risarcitoria – si era ritenuto necessario
coordinare tale previsione con il nuovo assetto della responsabilità
disciplinare dei magistrati introdotto dal D.L.vo 21 marzo 2006, n. 109:
traendosi da ciò la conclusione per cui la comunicazione dell’avvenuto
superamento del filtro di ammissibilità non imponeva, per ciò solo, di avviare
l’azione disciplinare, in difetto di una condotta classificabile nel catalogo
degli illeciti stabilito dal citato decreto.
Tale indirizzo appare a maggior ragione giustificato dopo la
caduta del filtro di ammissibilità, conseguente alla L. n. 18/2015 cit..
Infatti, la soppressione, nell’art. 9, comma 1, L. n. 117 del
1988, dell’inciso “entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5
dell’articolo 5” è stata suggerita da una mera esigenza di coordinamento con
l’avvenuta abrogazione dell’intero art. 5, senza che essa sia stata
accompagnata da alcuna volontà di innovare al sistema della responsabilità
disciplinare, e senza neppure che il legislatore si sia posto il problema di
coordinare, nel resto, la disciplina dell’obbligatorietà dell’azione
disciplinare, come concepita nel 1988, con la successiva ridefinizione sostanziale
e procedurale del sistema disciplinare, realizzata nel 2006.
In quest’ottica, va escluso che la legge di riforma della
responsabilità civile dei magistrati abbia mutato, anche solo pro parte, la
struttura del sistema di giustizia disciplinare: sicché, in sostanza, per
quanto attiene a tale sistema, è la L. n. 117/1988 a dover essere armonizzata con
l’assetto del D.L.vo n. 109/2006, e non viceversa.
A ben vedere, quindi, i presupposti per l’esercizio, sia pure obbligatorio, dell’azione disciplinare non sono stati rivisitati dalla modifica della L. n. 117/1988.
Da un lato, dunque, il promovimento di tale azione richiede, comunque sia, l’acquisizione della notizia circostanziata di un fatto riconducibile ad una delle ipotesi tipiche previste dalla legge, e non può fondarsi sulla semplice notizia della pendenza di una causa risarcitoria, la quale, di per sé, non è sussumibile in alcuna fattispecie; dall’altro lato, ove pure la domanda risarcitoria presenti le caratteristiche di una “notizia circostanziata” di illecito disciplinare, ciò non esclude la necessità di svolgere accertamenti predisciplinari, intesi a verificare che quella notizia abbia una qualche consistenza.
Riferimenti Normativi: