Diritto processuale penale
Giudizio
18 | 07 | 2022
Lista testi della difesa: il deposito non implica l’ammissione se non ne viene fatta esplicita richiesta
Riccardo Radi
Con sentenza n. 27875 dell’11 maggio 2022, depositata il 18
luglio 2022, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha esaminato
la questione relativa alla tempestiva presentazione della lista testi difensiva
e alla mancata formale richiesta di ammissione da parte del difensore d’ufficio
nominato.
La Suprema Corte ha rilevato che il giudice di merito ha già
riconosciuto l'infondatezza della tesi "che vorrebbe ritenere che la lista
testi della difesa, della quale il difensore d'ufficio non chiedeva
l'ammissione, sia stata ammessa de facto dal Tribunale solo perché presente nel
fascicolo del dibattimento": invero, si è riconosciuto che una cosa è la
presentazione della lista testi ai sensi dell'art. 468 c.p.p., altra, ben
distinta, è la richiesta di prova ai sensi dell'art. 493 c.p.p..
La cassazione nella decisione esaminata sottolinea come il
deposito, ancorché rituale, della lista testi non comporta l'implicita
successiva formale richiesta di prova, nella specie mai intervenuta e non
altrimenti sanabile.
Ne consegue che non si può parlare né di omessa valutazione della lista testimoniale - che, il giudice, in sede di presentazione non può sindacare, potendosi solo limitare ad autorizzare la citazione dei testi, in presenza di esplicita richiesta - né, tantomeno, di ammissione implicita di prove e di successiva ingiustificata revoca, per la mancanza di una preventiva formale richiesta in tal senso da parte della difesa.
La decisione commentata appare formalmente corretta ma contrastante con il principio espresso da altra recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. pen., sez. II, 30 maggio 2022, n. 21041) secondo cui, quanto all'ammissibilità dei testimoni e all'utilizzabilità delle dichiarazioni da questi rese, infine, è in ogni caso opportuno ribadire che l'eventuale inammissibilità della lista testi di una delle parti non fa venir meno la facoltà da parte del giudice di utilizzare, a norma dell'art. 507 c.p.p., i testi contenuti nella lista da questa presentata quando la loro assunzione appaia decisiva (in termini analoghi cfr. Cass. pen., sez. V, 21 dicembre 1999, n. 6229).
Riferimenti Normativi: