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Diritto penale

18 | 07 | 2022

Sospensione condizionale della pena: il potere-dovere del giudice di decidere

Riccardo Radi

La Corte di cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza n. 27886, udienza 23 giugno 2022, depositata il 18 luglio 2022, ha stabilito che in tema di applicazione dei benefici di legge il giudice che non esercita il potere-dovere di applicare o negare i benefici richiesti inficia la decisione emessa per violazione di legge e difetto di motivazione.

Nel caso esaminato, la difesa aveva richiesto la concessione della seconda sospensione condizionale della pena ex art. 164, comma 4, c.p.p., sottolineando che l’imputato aveva usufruito di tale beneficio soltanto una volta ed in relazione ad una pena pecuniaria esigua con la conseguente sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio.

In materia, secondo la giurisprudenza consolidata, la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condanna implica il consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1, c.p., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio.

Dunque, la non opposizione del condannato non deve necessariamente esplicitarsi in una manifestazione positiva di volontà, ciò in considerazione del tenore letterale dell'art. 165 c.p. che non richiede l'espresso consenso dell'imputato ma semplicemente la mancata opposizione.

Ne consegue logicamente che tale mancanza può desumersi anche dal fatto che l'imputato abbia richiesto, con l'atto di appello, la concessione della seconda sospensione condizionale, ben sapendo che, avendone già usufruito, l'eventuale concessione non potrà che essere subordinata a taluno degli obblighi di legge (Cass. pen., sez. II, 29 settembre 2020, n. 29001).

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che l'esercizio del potere del giudice di appello, in tema di applicazione dei benefici di legge, si connoti come un «dovere», in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l'esercizio, tanto più se il riconoscimento è invocato dall'imputato.

Il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice di appello di applicare i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale «non decisione», costituisce, di conseguenza, motivo di annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione (Cass. pen., sez. un., 25 ottobre 2018, n. 22533). 

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che la motivazione impugnata fosse priva, inoltre, di qualsivoglia valutazione in ordine alla prognosi circa la ricaduta del delitto ed ai motivi che hanno indotto i giudici di merito a negare tale beneficio, né dal percorso argomentativo posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità è possibile evincere elementi utili per effettuare la valutazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale direttamente in questa sede.

Pertanto, ha applicato il principio secondo cui l'omessa pronuncia da parte della Corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, non potendo la Corte di Cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 c.p. (Cass. pen., sez. VI, 11 marzo 2021, n. 22233).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 164 c.p.
  • Art. 165 c.p.