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Diritto amministrativo

19 | 07 | 2022

Interdittiva antimafia: la Consulta sulla impossibilità, per il Prefetto, di valutare l'incidenza del provvedimento sui mezzi di sostentamento per l'interessato e per la sua famiglia

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 180 del 19 luglio 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 92, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), sollevate, in riferimento agli artt. 3, comma 1, 4 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il potere del prefetto di escludere le decadenze e i divieti stabiliti dal comma 5 dell’art. 67 del medesimo decreto legislativo, quando valuti che, in conseguenza degli stessi, verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla sua famiglia.

Al ricorrere di taluni presupposti, il codice antimafia stabilisce il prodursi di rilevanti effetti interdittivi, che incidono in profondità sulle attività economiche ed imprenditoriali dei destinatari. Si tratta di divieti e decadenze che precludono la possibilità di ottenere o mantenere erogazioni pubbliche, contratti pubblici, provvedimenti amministrativi funzionali ad esercitare attività imprenditoriali (licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni in elenchi e registri, eccetera). Il puntuale elenco dei provvedimenti che non possono essere ottenuti o mantenuti è contenuto nell’art. 67 cod. antimafia.

Le interdizioni in parola discendono, sia dalla applicazione, con provvedimento definitivo del giudice, di una delle misure di prevenzione personali previste dal Libro I, Titolo I, Capo II cod. antimafia (art. 67, comma 1), sia dalla adozione, da parte del prefetto, di una informazione antimafia (artt. 91 e ss. cod. antimafia), provvedimento quest’ultimo che può basarsi sulla constatazione della mera sussistenza di una delle cause di decadenza previste proprio dall’art. 67 cod. antimafia o dalla attestazione di «eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa» (art. 84, comma 3, cod. antimafia).

Tuttavia, solo quando le decadenze e i divieti discendono da una misura di prevenzione è data facoltà al giudice di escluderne l’applicazione, per tutelare l’eventuale stato di bisogno dell’interessato. Il prefetto, chiamato a rilasciare informazione antimafia secondo le modalità prescritte dall’art. 92 cod. antimafia, oggetto dell’odierno giudizio di costituzionalità, non ha invece il potere di valutare l’impatto dell’informazione interdittiva sulle condizioni economiche del destinatario e, se del caso, di escluderne gli effetti.

Ben vero che si tratta di contesti normativi non del tutto sovrapponibili: da una parte, una misura di prevenzione, adottata con provvedimento definitivo di un giudice che, nell’ambito di un giudizio, ha accertato la pericolosità sociale della persona; dall’altra, una misura amministrativa, caratterizzata dalla massima anticipazione della soglia di prevenzione, adottata nei confronti di un’impresa che si sospetta intrattenere (o che, secondo la giurisprudenza amministrativa, addirittura si teme possa intrattenere) rapporti con la criminalità organizzata.

Tali elementi di differenziazione non possono tuttavia considerarsi a tal punto significativi da richiedere necessariamente un diverso regime giuridico quanto ad una esigenza di primario rilievo, quale è, nell’un caso e nell’altro, la garanzia di sostentamento del soggetto colpito dall’una e dall’altra misura, e della sua famiglia.

Non è dubbio che l’ordinanza di rimessione sottolinei correttamente l’esistenza di una ingiustificata disparità di trattamento, che necessita di un rimedio.

A questo scopo, tuttavia, e allo stato, la Consulta non ha ritenuto che la pronuncia di accoglimento delineata nell’ordinanza di rimessione fosse uno strumento idoneo, richiedendo questa di trasporre, nella disciplina relativa alla informazione interdittiva, la deroga attualmente prevista dall’art. 67, comma 5, cod. antimafia con riferimento alle sole misure di prevenzione personali.

Su tratterebbe, infatti, di estendere la disciplina derogatoria in questione dal settore delle misure di prevenzione a quello dell’informazione antimafia, ma, altresì, di attribuirne l’applicazione ad un’autorità diversa, trasferendola dall’autorità giudiziaria a quella amministrativa. In secondo luogo, l’informazione antimafia, sebbene comporti accertamenti su persone fisiche (indicate all’art. 85 cod. antimafia), mira a verificare la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare l’attività di «società o imprese» (art. 84, comma 3, cod. antimafia) cui tali soggetti siano collegati. Il provvedimento in questione riguarda, dunque, gli operatori economici, che siano persone giuridiche o imprese individuali.

Tuttavia, conclude la Consulta, deve trovare soddisfazione in tempi rapidi la necessità di accordare tutela alle esigenze di sostentamento dei soggetti che subiscono, insieme alle loro famiglie, a causa delle inibizioni all’attività economica, gli effetti dell’informazione interdittiva.

Del resto, a fortiori in contesti interessati da reali o potenziali infiltrazioni criminali, la possibilità di trarre sostentamento da attività economiche che potrebbero risultare legali e “sane” (ovvero essere rese tali anche perché opportunamente “controllate”) costituisce non solo oggetto di un diritto individuale costituzionalmente tutelato, ma anche interesse pubblico essenziale, proprio in nome della difesa della legalità e della necessaria sottrazione di spazi di intervento e di influenza alla criminalità organizzata.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 3 Cost.
  • Art. 4 Cost.
  • Art. 24 Cost.
  • Art. 67, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159
  • Art. 92, D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159