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Diritto processuale penale

Esecuzione

23 | 07 | 2021

Legittimo il divieto triennale di concessione di benefici e misure alternative conseguente alla revoca di altra misura alternativa precedentemente concessa

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 173 del 7 luglio 2021, depositata il 23 luglio 2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, L. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto, nella parte in cui «prevedono che non possa essere concesso, per la durata di tre anni, l’affidamento in prova al servizio sociale previsto dall’art. 47 ord. penit., al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa, ai sensi dell’art. 47, co. 11, dell’art. 47 ter co. 6 o dell’art. 51 co. 1, della medesima legge».

L’art. 58-quater ordin. penit. dispone, al comma 1, che «[l]’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio, l’affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall’art. 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell’art. 385 del codice penale»; il comma 2 del medesimo articolo estende tale disciplina al «condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell’art. 47, comma 11 [quanto all’affidamento in prova], dell’art. 47-ter, comma 6 [quanto alla detenzione domiciliare], o dell’art. 51, primo comma [quanto alla semilibertà]»; il successivo comma 3 stabilisce che «[i]l divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2». Dal combinato disposto dei tre commi si evince che il condannato, cui siano stati revocati l’affidamento in prova, la detenzione domiciliare o la semilibertà, ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 2, non può ottenere alcuno dei benefici o delle misure alternative indicati nel comma 1 (assegnazione al lavoro all’esterno, permessi premio, affidamento in prova al servizio sociale nei casi di cui all’art. 47 ordin. penit., detenzione domiciliare e semilibertà) prima che siano trascorsi tre anni dalla revoca della misura alternativa precedentemente ottenuta. Tale preclusione – che impedisce al giudice di valutare la meritevolezza del condannato rispetto al beneficio, o alla nuova misura alternativa cui aspiri – è ritenuta dal rimettente in contrasto tanto con il principio di ragionevolezza, quanto con la funzione rieducativa della pena.

La Consulta ha ritenuto non fondate le questioni: la preclusione censurata, pur indubbiamente severa e opinabile dal punto di vista delle scelte di politica penitenziaria, costituisce espressione della discrezionalità legislativa, «non in contrasto con il principio costituzionale di finalizzazione rieducativa della pena (art. 27, comma 1 e 3, Cost.), e non irragionevole al punto da integrare una lesione ex art. 3 Cost.» (in questi stessi termini, si veda la sentenza n. 50 del 2020, relativa ad altra preclusione prevista dall’ordinamento penitenziario).

La preclusione triennale non stabilisce un automatismo ostativo fondato sul titolo di reato, come invece altre preclusioni giudicate costituzionalmente illegittime per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., né dipende da un giudizio di maggiore pericolosità espresso dal giudice della cognizione attraverso il riconoscimento dell’aggravante della recidiva, come invece accadeva rispetto al divieto di concessione della detenzione domiciliare al condannato ultrasettantenne recidivo stabilito dall’art. 47-ter, comma 01, ordin. penit.: divieto ritenuto dalla Corte costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 56 del 2021, tra l’altro perché la valutazione compiuta dal giudice della cognizione sulla sussistenza della recidiva non ha alcuna relazione con la distinta valutazione, di competenza del giudice di sorveglianza, avente ad oggetto la concreta meritevolezza del condannato a essere ammesso ai benefici o alle misure alternative previste dall’ordinamento penitenziario. 

La Consulta ha concluso rilevando che il divieto triennale, previsto dalle disposizioni censurate, di concessione di benefici e misure alternative conseguente alla revoca di altra misura alternativa precedentemente concessa – evidentemente pensato dal legislatore in chiave di deterrenza contro eventuali violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura – si fonda, piuttosto, sul puntuale riscontro da parte dello stesso tribunale di sorveglianza di specifiche violazioni commesse dal condannato durante il godimento della misura medesima.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 3 Cost.
  • Art. 27 Cost.
  • Art. 47, L. 26 luglio 1975, n. 354
  • Art. 47-ter, L. 26 luglio 1975, n. 354
  • Art. 51, L. 26 luglio 1975, n. 354
  • Art. 58-quater, L. 26 luglio 1975, n. 354