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Diritto penale

Delitti

15 | 07 | 2022

Furto in abitazione: rientra nel concetto di privata dimora anche l’immobile «non abitato»

Riccardo Radi

La Corte di cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza n. 27678, udienza 23 giugno 2022, depositata il 15 luglio 2022 ha confermato che rientra nella nozione di “privata dimora” anche l’immobile non abitato.

Sul tema, la Suprema Corte ha ribadito l'affermazione secondo cui integra la nozione di privata dimora, in linea con le indicazioni delle Sezioni Unite, l'immobile che, seppure non abitato ed in cattivo stato di manutenzione, tuttavia non sia abbandonato, facendo leva soprattutto sul carattere di stabilità del rapporto che leghi il luogo fisico con la vita privata del titolare del diritto e sul fatto che la dimora abbia una concreta connotazione che la riconduca alla personalità del titolare (Cass. pen., sez. IV, 18 dicembre 2018, n. 1782; Cass. pen., sez. V, 11 giugno 2020, n. 17954).

Dunque, si è ritenuto che per poter sussumere il fatto nell'ipotesi delittuosa contemplata dall'art. 624-bis c.p. dovessero concorrere indefettibilmente tre elementi:

a) l'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne;

b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità;

c) la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.

Si osserva poi che il frequente uso nel lessico del legislatore penale di espressioni vaghe, quale è nel caso in esame il termine «privata dimora», impone all'interprete il compito di definirne il significato.

Si tratta, in particolare, di definire il contenuto offensivo tipico dell'ipotesi delittuosa onde comprendere se la condotta contestata presenti un disvalore sufficiente a giustificarne la collocazione entro la fattispecie disciplinata con maggior rigore, giustifichi la maggiore gravità del fatto e l'incremento della sanzione che ne deriva.

Il principio di offensività che deve guidare l'interprete nell'individuazione del fatto tipico sanzionato dal legislatore penale, regola altresì l'interpretazione di elementi connotanti il fatto in termini di maggior allarme sociale, cosicché si possa «cogliere nel lessico legale una portata che esprima fenomenologie significative, che giustifichino l'accresciuta severità sanzionatoria» (Cass. pen., sez. un., 18 luglio 2013, n. 40354).

L'interpretazione della locuzione «privata dimora» offerta dalla giurisprudenza di legittimità è, dunque, espressione della ratio della norma, che è quella della tutela «forte» del domicilio «in quanto proiezione spaziale della persona, cioè ambito primario ed imprescindibile della libera estrinsecazione della personalità individuale», e correlativamente la tutela dei beni di particolare rilievo personale che vi si trovano.

Applicando tali principi al caso concreto, la pronuncia impugnata risulta esente da vizi, avendo qualificato come furto in abitazione ai sensi dell'art. 624-bis c.p. la condotta posta in essere dall'imputato, introdottosi in un immobile che, seppure non abitato ed in cattivo stato di manutenzione, non era abbandonato ed era, anzi, «connotato dalla personalità del titolare» che vi custodiva alcuni monili.

La qualificazione del fatto alla luce dell'interpretazione della norma propugnata dalle Sezioni Unite non consente di attribuire rilievo alla mancanza di attualità dell'uso domestico dell'immobile in cui è stato commesso il delitto.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 624-bis c.p.